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PROPOSTA
DI INTEGRAZIONE ALLA LEGGE 26/90 DELLA REGIONE PIEMONTE
di Vincenzo Cucci |
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Proposta
di integrazione alla legge n. 26/90 della Regione Piemonte,
presentata da Roberto Placido Vice Presidente del Consiglio della
Regione Piemonte e le incongruenze della legge 482/99 per la tutela
delle Minoranze Linguistiche Storiche
(Nella foto: firma dell'intesa Chieri-Palazzo
Adriano (27-11-05) - Da sinistra Vincenzo Cucci, in piedi Roberto
Placido, Patrizia Picchi (Assessore alla Cultura del Comune di
Chieri), Giuseppe Alessi (Sindaco di Palazzo Adriano) .
Premesso che, i principi
universali di uguaglianza e tutela delle minoranze sono già
contenuti, a. es., nei moti della rivoluzione francese,
dell’illuminismo e del risorgimento italiano, moti ispiratori che
hanno portato alla emanazione di costituzioni democratiche nei
vari Paesi della attuale Europa e alla stessa Carta della
Costituzione Italiana: l’attesa panacea, la goduria data dai
finanziamenti della L. 482/99 destinati alle Minoranze
Linguistiche Storiche d’Italia, è arrivata.
L’anacronistica interpretazione che si vuole estrapolare
da tale legge e l’errata concezione del termine “autoctonia”, fa
apparire la stessa –appunto- anacronistica, iniqua, soggetta ad
interpretazioni truffaldine, parziale.
Il palesarsi di tali fenomeni,
unitamente all’indolenza dei politici arbëreshë, ha portato
l’Associazione “Vatra Arbëreshe” di Chieri ad esprimersi in
iniziative che avrebbero dovuto portare a dare le risposte che, le
interpretazioni di comodo della L. 482/99 non sembrano dare allo
stato attuale delle minoranze linguistiche.
Il Vice Presidente del
Consiglio della Regione Piemonte Roberto Placido, non fa
parte di una minoranza linguistica, quindi non è arbëresh, ma a
differenza di molti arbëreshë, mantiene la parola data, egli,
colloca i principi di democrazia di uguaglianza e tutela delle
minoranze tra i principi universali inalienabili. Ecco dunque
Roberto Placido farsi promotore della mancata tutela delle
minoranze linguistiche che, benché sancite nella 482/99 non
vengono tutelate in quanto, con eufemismo, considerate “identità
diffuse”: eufemismo usato da Vincenzo Orioles, -docente
del Centro Internazionale di Plurilinguismo dell’Università di
Udine- per definire le minoranze linguistiche senza
territorio, quindi non endogene.
Ø La Proposta di legge
regionale n. 35 presentata il 15 giugno 2005
“Proposta di legge regionale
n.35 presentata il 15 Giugno 2005
Integrazione della legge
regionale 10 aprile 1990, n. 26 (Tutela, valorizzazione e promozione
della conoscenza dell’originale patrimonio linguistico del Piemonte)
e sue successive modificazioni apportate con legge regionale 17
giugno 1997, n. 37, in applicazione della legge 15 dicembre 1999, n.482
(Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche).
· Roberto Placido,
primo firmatario, così motiva la sua proposta di integrazione:
“La presente iniziativa
legislativa propone una serie di interventi integrativi alla
Legge regionale 10 aprile 1990, n. 26 “Tutela, valorizzazione e
promozione della conoscenza del patrimonio linguistico del
Piemonte”, e sue successive modificazioni apportate con la legge
regionale 17 giugno 1997, n. 37. Alla luce di quando previsto
dalla legge 15 dicembre 1999, n.482 “Norme in materia di tutela
delle minoranze storiche” è proprio il legislatore nazionale che ha
voluto conferire con l’articolo 2 della legge 482/99 piena
tutela alla lingua e alla cultura delle popolazioni albanesi,
catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelli parlanti
il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino,
l’occitano e il sardo, in attuazione dell’articolo 6 della
Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti
dagli organismi europei e internazionali.
Il principio di tutela delle minoranze linguistiche storiche
stabilito in una cornice nazionale deve poter trovare una sua
applicazione anche entro la legislazione regionale, affinché
l’ancoraggio alle radici ed alle tradizioni di una società sempre
più multiculturale e multietnica trovi nell’Ente Regionale, un
interlocutore istituzionale attivo e protagonista. Il territorio
piemontese, per ragioni di sviluppo economico e per peculiarità di
tipo geografico ha assistito a molti movimenti immigratori nel corso
della propria storia. Oggi ritroviamo spesso nell’ambito
dell’associazionismo diffuso testimonianze importanti di un percorso
evolutivo delle minoranze linguistiche storiche presenti in
Piemonte. Proprio per dare un sostegno e una valorizzazione al
lavoro delle associazioni culturali delle minoranze linguistiche
storiche, occorre introdurre delle integrazioni all’attuale impianto
legislativo regionale”.
· La proposta di
integrazione alla L. R. n. 26/90 del Piemonte, si compone come di
seguito
Art. 1
(Integrazione
all’articolo 1, comma2, della L. R. 26/1990)
1. Dopo il comma 2
dell’articolo 1 della legge regionale 10 aprile 1990, n. 26
(Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza
dell’originale patrimonio linguistico del Piemonte), è aggiunto il
seguente:
“2 bis. La
Regione Piemonte promuove e realizza progetti, di concerto con le
associazioni culturali di minoranza linguistiche storiche presenti
sul territorio regionale, per lo studio delle lingue e delle
tradizioni culturali degli appartenenti a minoranze linguistiche
riconosciute ai sensi dell’articolo 2 della legge 15 dicembre
1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze
linguistiche storiche)”.
Art. 2
(Integrazione all’articolo3, comma 1, della L. R. 26/1990)
1. Dopo il
comma 1 dell’articolo 3 della L. R. 26/1990, è aggiunto il
seguente:
“1 bis. La
Regione Piemonte al fine di tutelare la storia e le tradizioni
delle minoranze linguistiche storiche presenti sul territorio
regionale, così come individuate dall’articolo 2 della L.
482/99, promuove d’intesa con l’Università degli studi del
Piemonte, la Direzione regionale della promozione attività
culturali e la Direzione generale regionale per il Piemonte del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:
a) corsi di
formazione ed aggiornamento diretti agli insegnanti di ogni
ordine e grado, al fine di provvedere ad una effettiva
conoscenza del patrimonio linguistico e culturale presente sul
territorio regionale;
b) ricerche e
studi sul patrimonio linguistico di cui al presente comma
mediante l’istituzione di apposite borse di studio”.
Art. 3
(Integrazione all’articolo 3, comma 2, della L. R. 26/1990)
2. 1. Dopo il
comma 2 dell’articolo 3 della L. R. 26/1990, è aggiunto il
seguente:
“ 2 bis. La
Regione promuove, d’intesa con le emittenti pubbliche e private,
l’attuazione di trasmissioni culturali e di informazione che
promuovano la lingua e la cultura delle popolazioni individuate
dalla L. 482/99 e presenti sul territorio regionale al
fine di garantirne la divulgazione e la conoscenza. La Regione
Piemonte a tal fine promuove pubblicazione di testi, documenti e
materiali didattici che siano rappresentativi del patrimonio
linguistico e delle culture presenti sul territorio regionale.
Le associazioni culturali di minoranza linguistiche storiche
rappresentative delle popolazioni individuate dall’articolo 2
della L. 482/99 possono presentare domanda di contributo
secondo le procedure fissate dall’articolo 10. A tale scopo si
destina annualmente il 25 per cento dello stanziamento
complessivo assegnato alla presente legge”.
Ø La suesposta proposta di integrazione alla legge 26/90 della
Regione Piemonte, è emblematica di un paradosso comportamentale e
culturale: le Regioni e le Province del centro e sud Italia, ben
conoscono il fenomeno della disgregazione sociale avutasi in
seguito all’emigrazione, come ben presente hanno che, circa metà
degli originari abitanti del centro sud Italia sono ormai
stabilmente residenti nelle grandi città del nord Italia, Torino
Milano etc. Nel caso degli arbëreshë, tali Province e Regioni, più
volte sono state sollecitate a porre rimedio all’incongruenza
legislativa della mancata tutela delle minoranze linguistiche
fuori dei territori autoctoni, ma paradossalmente, gli arbëreshë
delle comunità del Piemonte trovano più sensibilità in una regione
come il Piemonte, che è “madre adottiva”, piuttosto che p. es.
nella regione Calabria che è “madre naturale”.
·
La Regione Calabria
Questo paradosso
culturale, appare ancora più evidente quando si vede la Regione
Calabria lasciare in gestazione una legge per le minoranze
linguistiche per ben 30 anni: nessun parto è mai stato così
sofferto! Con eccezionale tempistica, la L. R. n. 15 del 30
ottobre 2003 della Regione Calabria viene approvata solo quando
la 482/99 era produttiva. Nonostante la maggior parte degli
arbëreshë fuori dei territori autoctoni siano emigrati dalle
province calabresi, nelle norme approvate nella L. R. n.15 – 30
ottobre 2003 della Calabria, non si scorge un articolo, un
comma che nomini la tutela del loro originario patrimonio
culturale.
· La Regione Basilicata
Legge Regionale n. 40 del 03
novembre 1998: norme per la promozione e tutela delle comunità
arbëreshe in Basilicata” Abrogazione L. R. 28-3-1966, n. 16,
Questa legge prevede la tutela di Brindisi di Montagna –comune
erroneamente ritenuto arbëresh- dove gli abitanti, di essere
albanesi, non ne vogliono nemmeno sentire parlare. Intanto che
la Regione Basilicata prevede la tutela di comuni circoscritti
come minoranza linguistica per pura convenienza economica,
nell’impianto delle norme di tutela della L. R. n. 40 del 03
novembre 1998 niente si legge circa il riconoscimento e la
tutela degli italo-albanesi fuori dei territori autoctoni.
· La Regione Sicilia
Regione Sicilia – Legge
regionale 9-10-1998, n. 26: provvedimenti per la salvaguardia e
la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e
linguistico delle comunità siciliane di origine albanese e delle
altre minoranze linguistiche. Nemmeno tra le pieghe delle norme
di tutela per le minoranze linguistiche della legge siciliana si
legge alcunché circa il riconoscimento dei “fuoriusciti”.
Ø Gli apolidi
Dall’excursus appena fatto sulle leggi regionali, appare chiaro
che, dopo la prima diaspora dalla antica patria, Morea, Albania
etc. dopo la “diaspora nella diaspora” interna al territorio
italiano, si è voluta creare una nuova specie di arbëresh:
“L’arbëresh apolide, non riconosciuto dalle regioni d’origine e
non tutelato dalle regioni, dove questo senza patria risiede”.
Gli apolidi, arbëreshë
residenti in Piemonte che comunque, proprio perché lontani dai
luoghi natii vogliono tutelare il patrimonio linguistico che
diventa sinonimo della loro origine, dunque, hanno avanzato
delle proposte. Una delle proposte risolutrici della mancata
tutela degli arbëreshë fuori dei territori autoctoni, già
dall’anno 2001, è stata avanzata dall’Associazione “Vatra
Arbëreshe” di Chieri ad alcuni politici delle regioni
autoctone, l’anzidetta proposta -pubblicata da tutte le
riviste di minoranza linguistica- si prefiggeva la creazione di
un organo di coordinamento interregionale con l’aggiunta alla
482/99: all’art. 3, di seguito al comma n. 3, l’aggiunta dei
commi 4 e 5
· La rettifica alla L.
482/99 per il riconoscimento della diaspora di “Vatra Arbëreshe”
“La minoranza arbëreshë (italo-albanese) d’Italia, nel
plaudire all’iniziativa che a portato alla approvazione della L.
482/99 ed apprezzando i principi in essa contenuti, fa però
rilevare che la tutela è sempre prevista come legata ad entità
territoriali (Comuni, Province, Regioni), sul presupposto che la
popolazione alloglotta sia inserita in territorio omogeneo e
continuo. La minoranza albanese è invece molto sparsa ed ha dato
origine ad una grande diaspora. La Regione Calabria ha tuttavia al
proprio interno la maggior parte dei Comuni parlanti la lingua
arbërehe, per cui si è cercato, attraverso le modifiche qui
proposte (modifiche alla legge, oppure specificazioni da adottarsi
come norme di attuazione, o modifiche di queste ultime), di
individuare non soltanto una associazione di base –come già
previsto dalla Legge – ma anche un autorevole Ente politico
territoriale, cui conferire il potere di coordinamento e tutela
della diaspora. L’Ente regionale del quale si auspica la creazione
potrebbe essere in parte simile all’Ente Friuli nel Mondo, creato
dalla Regione Friuli-Venezia-Giulia che tutela anche la diaspora.
Pertanto, si proponeva l’aggiunta all’art. 3 della L. 482/99 dei
commi n. 4 e n. 5 così esplicati
Art. 3, dopo il comma 3 si aggiunge:
comma 4, considerato che la minoranza etnica albanese ha le
proprie sedi storiche collocate in numerose province ed alcune
regioni, la regione nella quale vi è l’insediamento maggiore è
la regione Calabria, la quale può esercitare, su proposta
dell’organo di coordinamento di cui al precedente comma, od
anche di propria iniziativa, i poteri di cui all’articolo 14,
anche a favore della minoranza presente in altre regioni e
della diaspora, ove questa sia organizzata in associazioni
culturali perseguenti il fine della lingua e della cultura
della minoranza stessa.
Art. 3, dopo il comma 3 e 4 si aggiunge:
comma 5, per gli scopi di cui al precedente comma, la Regione
Calabria fonda e gestisce, con il contributo dello Stato, un
Ente di diritto regionale avente per finalità il perseguimento
degli scopi stessi, Ente del cui Consiglio di amministrazione,
composto di dieci Consiglieri, oltre al Presidente, dovranno
far parte anche delegati delle altre Regioni in cui la
minoranza è presente, nelle seguenti misure: due consiglieri
dalla Sicilia, uno dalla Basilicata, uno dalla Puglia, uno dal
Molise, altre ai cinque della Calabria. I consiglieri della
Basilicata e del Molise curano anche gli interessi della
minoranza albanese di Greci nella Regione Campania e
Villabadessa nella Regione Abruzzo.
Ø Mario Bolognari
docente della cattedra di antropologia culturale Università di
Messina
L’articolo 6 della Costituzione Italiana, in modo generico parla
di principi di tutela delle minoranze: “La Repubblica tutela con
apposite norme le minoranze linguistiche”. Per oltre 50 anni non
si è dato corso ai principi dell’articolo 6 della Costituzione
Italiana e quando finalmente dopo lunga gestazione è stata
partorita, la legge è nata vecchia: è nata pensando ad una
situazione delle minoranze linguistiche come entità statiche e
stabili nei siti storici di secoli prima: situazione che
anacronisticamente viene chiamata autoctonia. Il legislatore, i
promotori della 482/99,hanno perso di vista circa un secolo di
storia italiana: non si sono accorti che, per le ben note
motivazioni socio-economiche, già a partire dalla disastrosa
situazione post-unitaria –Unità d’Italia- dai paesi “autoctoni”
iniziò il fenomeno disgregante dell’emigrazione, per dirla con le
parole del qualificato antropologo Mario Bolognari, docente della
cattedra di antropologia culturale dell’Università di Messina: “Si
iniziò con le partenze per le Americhe, sopratutto gli USA e
l’Argentina, ma in alcuni casi il Brasile. Entro il 1915 era già
partito più della metà di tutti gli emigrati negli USA. Il periodo
della Grande Guerra costituì un blocco per l’emigrazione,ma subito
dopo il flusso migratorio ricominciò. La seconda guerra mondiale
costituì ovviamente un momento di stasi del fenomeno emigratorio,
nel 1949-51 vi fu una forte ripresa dell’emigrazione verso
l’“America”, ma già le nuove prospettive industriali europee si
fanno sentire, per favorire questa volta, le partenze verso il
nord Europa, Svizzera e Germania in primo luogo. Questo fenomeno
del secondo dopo guerra a partire dagli anni 50 iniziò ad
interessare le regioni industrializzate del nord Italia, fenomeno
che ha portato alla attuale situazione delle grosse comunità
arbëreshë di Torino, Milano, Roma etc. la famosa “diaspora nella
diaspora” degli italo-albanesi”.
Dallo studio che l’antropologo Mario Bolognari ha condotto sulle
popolazioni dell’Italia post-unitaria, si evince che, a dispetto
del dubbio significato che si da al termine “autoctonia”, i gruppi
sociali umani, sin dagli importanti fenomeni migratori
indo-europei, si sono sempre mossi, andando a formare altrove
società portatrici del proprio bagaglio culturale; nessun popolo
emigrando si è mai portato appresso le pietre e la terra del luogo
di nascita, visto che: la terra e le pietre “autoctone” non hanno
il dono della parola, dunque, non portatrici di nessuna cultura
linguistica, le stesse epigrafi sono scolpite dall’uomo là dove
esso va ad insediarsi.
Il
Presidente di “Vatra Arbëreshe”
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