A.S. 1286 – Ddl – Costituzionale modifica art. 12 Costituzione
La Camera approvando il 26.03.2001 il testo del nuovo secondo comma
dell’art. 12 Cost. ha fatto un bel pasticcio:
“La lingua italiana è la lingua ufficiale della Repubblica. La
Repubblica valorizza gli idiomi locali”.
Innanzi a tutto esiste già nel nostro ordinamento (art. 1, c. 1 L
482/1999) la norma “la lingua ufficiale della Repubblica è l’italiano”.
La necessità di una sua costituzionalizzazione a poco più di due anni
dall’entrata in vigore della L 482/1999 sarebbe giustificata soltanto se
la lingua italiana fosse minacciata, invece è in continua espansione sia
in Italia che all’estero.
Nella UE, da un primo sommario esame, in 9 paesi (Italia compresa) non
vi è una norma costituzionale sulla lingua ufficiale.
Soltanto in due una sola lingua è definita come ufficiale o di Stato, in
Austria (art. 8 Cost.) ed in Francia (art. 2 Cost.). In Spagna,
Finlandia e Irlanda le lingue ufficiali sono più di una. In Belgio sono
tre le comunità linguistiche.
Dove una lingua è ufficiale vi è un articolo ad hoc.
Nella formulazione approvata dalla Camera resta un problema di
coordinamento con l’articolo 6. In tale articolo va semmai inserito il
riferimento all’italiano ed agli altri idiomi.
La formulazione del comma aggiuntivo può comportare un sabotaggio della
L 482/1999 poiché mi immagino che qualcuno solleverà il problema della
compatibilità di alcune norme della Legge 482/99 e della successiva n.
38 del 23 febbraio 2001 con il nuovo rango costituzionale della lingua
italiana.
Il riconoscimento degli idiomi locali spetta alle Regioni dopo la
riforma del Titolo V.
Ritengo, inoltre, inammissibile una equiparazione tra lingue minoritarie
ed idiomi locali, le prime sono tutelate anche tramite le convenzioni
internazionali quali la Convenzione quadro sulla protezione delle lingue
regionali o minoritarie del Consiglio d’Europa.
Se si deve trovare un accordo bisogna modificare il testo espungendo
dall’art. 12 il riferimento agli idiomi locali, collocandolo semmai
nell’articolo sulla legislazione concorrente all’art. 17 dopo
“promozione e organizzazione di attività culturali” come “valorizzazione
degli idiomi locali”, mantenendo l’espressione da “valorizzazione dei
beni culturali ed ambientali”.
La legge 482/1999 è già boicottata e non dispone di finanziamenti
sufficienti se si introducono gli idiomi locali, ciò significherà la
scomparsa delle lingue minoritarie in Piemonte ed in Calabria.
Soltanto il francese ed il tedesco potrebbero salvarsi poiché la loro
tutela è costituzionale in Val d’Aosta e nella Provincia di Bolzano.
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Con i migliori saluti.
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Felice Besostri
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già relatore delle leggi 482/99
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e 38/01 nella XIII Legislatura