Da non crederci!
Sembrava un’impresa impossibile ma alla fine
i politici nostrani sono riusciti a partorire la legge che attendevamo da
anni, da prima della 482/99, da dopo la scarna lettera r dell’art.56 dello
Statuto Regionale (quando il Molise ha una sua legge dal 1997 e Basilicata
e Sicilia dal 1998), una legge piccola piccola, un asfittico e un po’
cervellotico intreccio di articoli che evidenziano l’approssimazione e l’addomesticamento
alle necessità delle tante parti e partiti in gioco. E’ la verifica
finale, l’evidenza di procedure e particolarismi per garantire il de
profundis alle minoranze linguistiche calabresi.
C’erano in circolazione ben quattro proposte,
quattro progetti di legge, più o meno estesi ed articolati, più o meno
ripetitivi, più o meno scopiazzati, poi alla fine la bacchetta di Pasquale
Tripodi scatena la magia del “Testo unificato” che poi non è altro che il
P.L. n. 30/7 dei consiglieri regionali Guagliardi e Tripodi P. recante “Norme
per la tutela e la valorizzazione delle lingue e del patrimonio culturale
delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria”, un po’ cassato,
un po’ emendato dalla III Commissione Regionale. Nella tarda mattinata del
7 febbraio 2003 dalle 11.00 alle 13.10, i primi otto articoli scorrono via
velocemente (come da verbale), i rimanenti articoli subiscono un iter più
faticato il 13 febbraio, con numerosi emendamenti ed il mancato
accoglimento di un emendamento proposto dal consigliere Senatore a
riguardo dell’art. 10, ciò causerà una raffica di approvazioni successive
ma tutte con voto contrario dello stesso Senatore il quale infine
abbandonerà l’aula durante la discussione dell’art.20. Alle 14.00 vengono
approvati gli ultimi due articoli ed alle 14.20 la seduta è tolta.
La Commissione benedice e licenzia la Legge
intitolata “Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del
patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche della
Calabria” con 25 articoli ed un allegato con i nomi dei comuni di lingua e
cultura albanese (21+6 frazioni + il centro abitato di Cantinella
(frazione di Corigliano C.), grica (6+1 frazione) ed occitana (1), che
compongono l’ambito territoriale in cui la legge sarà applicata. Rispetto
alla proposta di legge originaria sono state apportate molte modifiche che
se da una parte sembrano aver alleggerito e migliorato il testo dall’altra
lo hanno indubbiamente peggiorato. La Legge si impernia e gira sul ruolo
delle figure istituzionali relegando, volutamente al margine, scomodo
convitato, l’Università, e dando per contro forte rappresentanza alle
associazioni, ad indefiniti ed indefinibili presunte “5 personalità
parlanti le lingue oggetto di tutela indicati (sic!) da un Albo delle
associazioni” peraltro ancora da partorire, mentre 2 soli sarebbero gli
esperti dal mondo accademico scelti fra le discipline linguistiche
storiche e/o antropologiche delle Università di Cosenza (sic!) e di Reggio
Calabria, ma in quest’ultima Università quale facoltà potrà esprimere
esperti nei campi disciplinari indicati? Architettura, Agraria, Ingegneria
o forse Giurisprudenza?
I professionisti della politica regionale,
dopo la legge sui portaborse, che ha fatto sobbalzare calabresi illustri e
semplici cittadini, riescono ad inanellare un altro trofeo legislativo che
provoca con forte evidenza anche un conflitto legislativo con la legge
482/99 che nell’ art.6 comma 1 recita: “Ai sensi degli articoli 6 e 8
della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università delle regioni
interessate, nell'ambito della loro autonomia e degli ordinari
stanziamenti di bilancio, assumono ogni iniziativa, ivi compresa
l'istituzione di corsi di lingua e cultura delle lingue di cui
all'articolo 2, finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le
attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente
legge.”, ma tale palese riconoscimento delle funzioni educative e di
ricerca dell’Università, il suo ruolo di referente primario per le
istituzioni, per i centri di produzione, per le stesse associazioni e per
i singoli cittadini è stato di certo visto e considerato invece come una
possibile scomoda presenza egemonica nelle già programmate e pregustate
spartizioni della “torta della minoranze” e non secondo una più giusta
visione delle cose: cioè come partner principale e garante della
scientificità e della progettualità delle iniziative e degli interventi
mirati alla rinascita e rivitalizzazione delle culture e delle lingue meno
diffuse nel territorio calabrese.
Per onestà e per verità è bene dare a questo
punto uno sguardo generale alla legge che sarà portata in Consiglio
Regionale.
Nell’art.2
si comincia col dare la definizione di bene culturale estendendo il
termine al punto tale da comprendere anche la “tipicizzazione di prodotti
agro-alimentari, la gastronomia tipica e qualsiasi altro aspetto della
cultura materiale e sociale” in una parola si desume che quasi tutto ciò
che una comunità produce è culturale! E’ davvero così? Non credo che una
tale estensione semantica del termine ‘culturale’ possa giovare davvero se
non ad offrire l’opportunità di allargare il calderone e la conseguente
possibilità di frammentare gli interventi e le risorse.
L’art.3 che riguarda “l’insegnamento
bilingue” riportava nella Proposta di Legge un richiamo finale
all’esperienza di alcune regioni a statuto speciale che invece non appare
nel testo licenziato, così come pure nel successivo art.4 non viene posto
come obbligo l’insegnamento curriculare della lingua e della cultura
locale. Lo spiraglio “ove non fosse possibile inserire lo studio nel
normale orario scolastico...” permette di scavalcare già da principio
la possibilità dell’insegnamento nelle ore curriculari. La disparità di
trattamento all’interno della scuola della lingua e della cultura locale
da relegare in posizione extrascolastica non potrà far altro che
approfondire il divario già vasto fra la cultura di prestigio (nell’orario
scolastico) e la cultura subalterna o bassa (nell’orario extrascolastico).
E’ indispensabile intervenire e sanare questo aspetto prima che la legge
sia definitivamente approvata. Bene invece la possibilità di estendere
l’ambito di insegnamento anche ai comuni che non sono annovarati dalla
legge ma che ospitano consistenti gruppi di popolazioni alloglotte.
Un forte peso, come abbiamo già anticipato,
viene dato al ruolo delle associazioni riconosciute (?) (se ne parla
all’art.7,3, nel successivo art.8 si viene a conoscenza di un Albo delle
Associazioni e solo all’art.13,3 vi è l’impegno per una futura istituzione
del suddetto Albo) indicate addirittura come organismi competenti per la
istituzione di corsi gratuiti di alfabetizzazione. L’Albo delle
Associazioni indicherà 4 personalità da inserire nel Comitato regionale
per le minoranze linguistiche, 5 rappresentanti delle Associazioni faranno
parte della Conferenza regionale dei Comuni alloglotti ed infine nell’art.19c
le associazioni, insieme con gli istituti culturali, sono investite per la
catalogazione ed archiviazione (sic! nel senso di archiviare
definitivamente?) delle parlate locali dei comuni interessati dalla legge.
Per quanto riguarda l’Università, polo
propulsivo nello studio, nella preparazione delle risorse umane, per la
pubblicazione e la divulgazione della lingua e della cultura arbëreshe e
delle lingue e culture in generale, essa viene citata solo due volte nella
Legge e in ruoli volutamente secondari: nell’art.7,1 “La
Regione, nel quadro degli interventi previsti dalla presente legge, può
sostenere le attività di insegnamento, formazione e ricerca promosse dal
sistema universitario regionale per la valorizzazione della lingua e della
cultura delle minoranze albanesi, grecaniche ed occitaniche della Calabria”
e nell’art.8d: d) dove “si offre” la possibilità a 2 esperti scelti tra le
discipline linguistiche storiche e/o antropologiche delle università di
Cosenza e Reggio Calabria di far parte del Comitato regionale per le
minoranze linguistiche. Davvero poco se si considerà il continuo
contributo dato dell’Università della Calabria ed il ruolo di referente
primario, regionale, nazionale ed internazionale nello studio e nella
divulgazione delle conoscenze riguardanti la minoranza albanese in
particolare e la cultura linguistica europea in generale.
Neutralizzata anche la partecipazione delle
Province (in tutto il testo le Province compaiono solo tre volte) limitata
(con i Comuni) al recupero della toponomastica (?) antica in uso nel
linguaggio popolare ed alla istallazione di cartelli e segnaletica
stradale bilingue (art.19d) ed alla presenza dei presidenti delle province
che ospitano comunità alloglotte nella Conferenza Regionale dei comuni
alloglotti).
Nell’art.17 (che non riguarda più radio e
televisione essendo stato purtroppo cancellato il secondo comma con il
quale la Regione avrebbe sostenuto finanziariamente emittenti
radio-televisive capaci di garantire almeno 12 ore di trasmissioni
giornaliere fra diurne e notturne) la Regione si impegna a sostenere
finanziariamente la stampa e le iniziative editoriali nell’ambito delle
comunità senza nulla specificare ulteriormente riguardo alla tipologia
delle edizioni e della stampa (se solo in italiano, bilingui o solo
monolingui nella lingua locale); nell’art.18 (emendato) vi sono le
premesse per l’inserimento nei programmi radiotelevisivi regionali (RAI ed
emittenti private).
All’art.19,1 la base finanziaria dei 4
miliardi di lire della Proposta è scesa purtroppo al milione di euro (raro
caso di diminuzione dei prezzi dal gennaio 2001) per far fronte nel
biennio 2003-2004 all’avvio delle prime attività proclamate ed auspicate
dalla legge...
Il finale giunge sfiorando nell’art.22 “il
culto della chiesa di liturgia greca” e “l’opera di orientalizzazione
dell’architettura e dell’iconografia sacra orientale (sic)”, “la gjitonia”
nell’art.23, e la speranza che la legge possa far riaprire qualche ufficio
postale già chiuso ed evitare definitivamente la chiusura di scuole,
servizi amministrativi e di strutture sanitarie che, giustamente, nell’art.24
“sono ritenuti servizi fondamentali per la difesa della cultura e del
territorio dei Comuni di cui all’art.1”. L’articolo 25 dispone finalmente
le Norme finanziarie e finali: l’onere di 2,5 milioni di euro che
la legge richiede per poter operare, gli auspici per gli anni successivi e
l’entrata in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.
Avremmo voluto chiudere
dicendo, ‘abbiamo atteso tanto ma ne è valsa la pena’, invece, a questo
punto ci toccherebbe consolarci ancora una volta (e sarebbe già la seconda
dopo la 482/99) dicendo ‘meglio questa legge che niente!’’ ma invece penso
che sia davvero giunto il momento di alzarsi e dire un basta definitivo al
dilettantismo politico, al gioco delle parti di chi continua a ritagliare
spazi personali e attende l’aspersione delle misere somme che questa legge
dovrebbe garantire, mentre di certo l’unica cosa che garantisce è un bel
alib alla Regione Calabria per non essere obbligata ad intervenire ed
operare in questo preciso ambito culturale al riparo dei tre “può”
dell’art. 7: “può sostenere le attività di insegnamento, formazione e
ricerca...”, “Può istituire corsi gratuiti di alfabetizzazione...”,
“Può istituire scuole speciali per la formazione di operatori
linguistici e turistici...”. Il “può” non garantisce la certezza, non
è un impegno: la Regione avrebbe potuto... ma non può! La La Legge e la
Regione devono garantire, devono istituire, devono
sostenere... ma l’impegno sarebbe gravoso. Scontenti ed arrabbiati non ci
resta che sperare che relatore, III Commissione e Consiglio, riflettano su
obiettivi, referenti, insegnamento, divulgazione, radiotelevisione e ruolo
delle altre istituzioni politiche, educative e culturali presenti sul
territorio, colmino le vistose lacune, ridistribuiscano i ruoli e la
rappresentatività correggano la Legge alla luce non dei benefici personali
e di parte ma nell’ottica del miglior servizio che si potrà e si dovrà
offire alle trentacinque plurisecolari comunità alloglotte di Calabria.