LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2003, n. 15
Norme per la
tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle
minoranze linguistiche e storiche di Calabria.
IL CONSIGLIO
REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente
legge:
TITOLO I
Riconoscimento delle minoranze
linguistiche storiche della Calabria
Art. 1
Finalita` della legge
1. La Regione Calabria
riconosce che la protezione e la valorizzazione delle lingue minoritarie
contribuiscono alla costruzione di un’Europa fondata sui principi della
democrazia e del rispetto delle diversita` culturali e, in attuazione
dell’articolo 6 della Costituzione e dell’art. 56 dello Statuto regionale
lettera «r», con propria Legge regionale, ai sensi degli articoli 2 e 3
della Legge 15 dicembre 1999, n. 482, tutela le parlate della popolazione
albanese, grecanica e occitanica di Calabria e promuove la valorizzazione
e divulgazione del loro patrimonio linguistico, culturale e materiale.
2. La Regione Calabria adegua
la propria legislazione ai principi stabiliti dalla presente legge
favorendo l’aggregazione in consorzi intercomunali e costituzione in
comuni autonomi di quelle comunita` minoritarie presenti nel suo
territorio che nella ridefinizione dell’attuale assetto amministrativo
individua una condizione di garanzia per la valorizzazione del territorio
e il recupero delle sue potenzialita` economiche ed ambientali con i
propri beni culturali.
3. L’ambito territoriale e
sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela di ciascuna
minoranza linguistica storica e` quello previsto dal comma 3, art. 1 del
D.P.R. del 2 maggio 2001, n. 345 e adottato dai Consigli provinciali in
sua attuazione.
Art. 2
Definizione di bene culturale
1. In attuazione della legge
15/12/1999 n. 482, dell’art. 56, lettera «r» dello Statuto regionale e in
armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei e
internazionali costituiscono bene culturale dei Comuni di cui all’articolo
1 della presente legge, la lingua, il patrimonio letterario, storico ed
archivistico, il rito religioso, il canto, la musica e la danza popolare,
il teatro, le arti figurative e l’arte sacra, le peculiarita`
urbanistiche, architettoniche e monumentali, gli insediamenti abitativi
antichi, le istituzioni educative, formative e religiose storiche, le
tradizioni popolari, la cultura materiale, il costume 5-11-2003 -
Supplemento straordinario n. 1 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e
II - n. 20 del 31 ottobre 2003 22018 popolare, l’artigianato tipico e
artistico, la tipicizzazione dei prodotti agro-alimentari, la gastronomia
tipica, e qualsiasi altro aspetto della cultura materiale e sociale.
TITOLO II
Alfabetizzazione, insegnamento
e ordinamento scolastico, formazione
Art. 3
Insegnamento bilingue
1. I criteri generali per
l’attuazione dell’art. 4 della legge 482 sono indicati dal Ministero della
pubblica istruzione con propri decreti.
2. La Regione Calabria li
adotta e si adopera affinche´ nelle scuole di ogni ordine e grado nei
Comuni di cui all’art. 1 della presente legge venga istituito
l’insegnamento bilingue nell’ambito delle attivita` didattiche e formative
e in ossequio alle leggi nazionali sull’istruzione.
Art. 4
Interventi a favore di
attivita` didattiche complementari
1. La Regione sostiene e
finanzia progetti di alfabetizzazione e di studio delle lingue albanese,
greca ed occitanica nelle scuole materne, elementari e medie anche in quei
Comuni ove siano presenti consistenti gruppi di popolazioni alloglotte.
Ove non fosse possibile inserire lo studio delle lingue albanese, greca ed
occitanica nel normale orario scolastico, sara` cura della Regione
Calabria collaborare con i Comuni, con loro Consorzi, le Province e le
istituzioni scolastiche a che´ vengano organizzati dei corsi pomeridiani.
Tali corsi si terranno nei locali delle scuole, previo assenso dell’autorita`
scolastica o in altra sede idonea.
Art. 5
Contenuti ed organizzazione
delle attivita` didattiche
1. I progetti dovranno essere
svolti, preferibilmente, mediante
l’utilizzo delle lingue
minoritarie.
2. L’insegnamento della lingua
dovra` essere tenuto dai docenti
in possesso del diploma di
laurea, dell’area umanisticopedagogica,
muniti di titoli comprovanti la
conoscenza effettiva
delle lingue albanese, greca,
occitanica.
Art. 6
Dimensionamento scolastico
1. Per il dimensionamento delle
istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali
dei singoli istituti nei Comuni di cui all’articolo 1 della presente
legge, visto il comma 3 del D.P.R. del 18 giugno 1998, n. 233, e`
prioritariamente consentita la verticalizzazione aggregata per aree
contigue e omogenee.
Art. 7
Corsi di alfabetizzazione
1. La Regione, nel quadro degli
interventi previsti dalla presente legge, sostiene le attivita` di
insegnamento, formazione e ricerca promosse dal sistema universitario
regionale per la valorizzazione della lingua e della cultura delle
minoranze albanesi, grecaniche ed occitaniche della Calabria.
2. La Regione Calabria al fine
di agevolare gli obiettivi della presente legge programma in tutto il
territorio dei comuni interessati corsi di aggiornamento linguistico per i
dipendenti degli Enti pubblici di cui gli articoli 7, 8, 9 della legge 15
dicembre 1999, n. 482.
3. Puo` istituire corsi
gratuiti di alfabetizzazione linguistica per tutti i cittadini dei Comuni
di cui all’articolo 1 della presente legge, affidandone la gestione ad
Istituti scolastici, Enti pubblici o ad Associazioni riconosciute.
4. Puo` istituire scuole
speciali per la formazione di operatori linguistici e turistici, per la
formazione artistica e musicale, l’artigianato tipico e ogni altra
attivita` di formazione scolastica pubblica tesa alla promozione e alla
valorizzazione della comunita` linguistica e culturale.
TITOLO III
Istituzioni e attivita`
culturali
Art. 8
Comitato regionale per le
minoranze linguistiche
1. Per la programmazione delle
attivita` previste dalla presente legge, per la finalizzazione delle
risorse destinate alla tutela e alla valorizzazione delle comunita`
linguistiche e` istituito un Comitato Regionale per le minoranze
linguistiche della Calabria composto da:
a) Assessore alla cultura o suo
delegato;
b) 4 Sindaci dei Comuni
albanesi, 2 Sindaci dei Comuni grecanici, il Sindaco di Guardia Piemontese
proposti dalla Conferenza dei Sindaci;
c) 4 personalita` parlanti le
lingue oggetto di tutela e indicati dall’Albo delle Associazioni, di cui:
2 di lingua albanese, 1 di lingua greca e 1 di lingua occitanica;
d) 2 esperti scelti tra le
discipline linguistiche storiche e/o antropologiche delle Universita` di
Cosenza e Reggio Calabria.
2. Il Comitato e` nominato con
decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione dell’organo
competente e resta in carica per la durata della legislatura. I suoi
poteri sono comunque prorogati fino all’insediamento del nuovo Comitato.
3. Le riunioni sono presiedute
dall’Assessore alla Cultura o da un suo delegato.
4. La partecipazione alle
sedute non da` diritto ad alcun compenso. Il rimborso delle spese per gli
aventi diritto e` a carico del bilancio regionale.
5. Le funzioni di segreteria
del Comitato sono svolte da un funzionario dell’Assessorato alla Cultura
di livello non inferiore alla categoria D.
6. Il Comitato elabora la
proposta di programma annuale delle attivita` educative e culturali
per la valorizzazione delle comunita` alloglotte.
7. Il Comitato valuta le
proposte ed i progetti pervenuti alla Regione tenendo conto delle
disponibilita` finanziarie, della produttivita` degli interventi
distribuendo equamente le risorse tra le tre comunita` linguistiche.
Art. 9
Approvazione
1. La Giunta regionale, sulla
base delle proposte pervenute dal Comitato, approva gli interventi entro
il 1o novembre di ogni anno.
Art. 10
Istituti regionali di cultura
1. Ai sensi dell’articolo 16
della Legge 15 dicembre 1999, n. 482 sono istituiti tre Istituti
regionali:
a) e` istituito a San Demetrio
Corone presso il Collegio italoalbanese di Sant’Adriano, l’Istituto
regionale per la comunita` arbereshe di Calabria;
b) e` istituito, con sede in
Bova Marina, l’Istituto Regionale Superiore di Studi Elleno-Calabri (IRSSEC)
per la comunita` greca di Calabria;
c) e` istituito a Guardia
Piemontese l’Istituto regionale per la comunita` occitanica di Calabria;
d) la Giunta regionale in sede
di programmazione regionale ai sensi dell’art. 8 e` autorizzata ad
istituire nuovi Centri o Istituti di ricerca o Sezioni decentrate.
Art. 11
Conferenza regionale dei Comuni
alloglotti
1. Nelle Province di Cosenza,
Reggio Calabria, Crotone e Catanzaro e` costituita la Conferenza Regionale
dei Comuni alloglotti di cui all’articolo 1 della presente legge. Essa e`
composta dai Sindaci dei Comuni o un loro delegato, dai Presidenti delle
Province o da un loro delegato, da 5 rappresentanti delle Associazioni di
cui 3 per la minoranza albanese, 1 per la minoranza greca, 1 per la
minoranza occitanica.
Art. 12
Funzionamento e gestione degli
Istituti regionali e della Conferenza regionale dei Comuni Alloglotti
1. La Conferenza regionale dei
Comuni alloglotti di cui al precedente articolo 11, e gli Istituti
regionali di cultura, di cui al precedente articolo 10, saranno regolati
da appositi statuti che dovranno indicare i compiti, gli organi e
l’eventuale articolazione di tali organismi.
2. Sentiti gli Enti
interessati, gli statuti saranno predisposti dal CO.RE.MIL Calabria entro
sei mesi dalla sua costituzione e sottoposti all’esame della Giunta
regionale e, da questa, all’approvazione del Consiglio Regionale entro
novanta giorni dalla presentazione. Trascorsi sessanta giorni dal termine
indicato, gli statuti si intendono approvati.
Art. 13
Associazioni e volontariato
1. La Regione Calabria
riconosce l’associazionismo culturale e la stampa locale di lingua
albanese, grecanica e occitanica e li considera un insostituibile
strumento di tutela, valorizzazione e promozione della lingua e del
patrimonio storico-culturale.
2. Istituisce un fondo speciale
di carattere culturale, artistico, scientifico, economico, educativo,
turistico, ricreativo, sociale, assistenziale, solidaristico, a favore di
manifestazioni celebrative, mostre, sagre, convegni di studio e altre
iniziative volte a conservare, valorizzare e promuovere il patrimonio
linguistico, etnico, artistico, storico, culturale delle minoranze di cui
all’art.1 della presente legge su tutto il territorio regionale e
nazionale, nonche´ a favore delle iniziative volte a soddisfare le
esigenze delle emigrazioni e delle relazioni con i paesi di origine.
3. Ai sensi dell’articolo 4
della L.R. 19 aprile 1985 n. 16 riconosce l’attivita` delle associazioni
culturali operanti per la tutela e la valorizzazione delle comunita`
linguistiche, istituisce un apposito Albo regionale.
Art. 14
Promozione dell’associazionismo
1. Per i benefici della
presente legge sono favorite forme di cooperazione o di associazionismo
tra i Comuni.
2. In armonia con le leggi
dello Stato e della Regione Calabria sara` promossa e incrementata con
mezzi idonei la costituzione di consorzi, cooperative, associazioni onlus
od ogni altra forma di volontariato per la tutela degli interessi delle
predette popolazioni.
3. Sono ancora favorite e
incentivate le iniziative dei privati, singoli o associati, per lo
sviluppo di infrastrutture museali, alberghiere e di ristorazione.
Art. 15
Interventi di promozione
culturale
1. La Regione promuove e
sostiene, sulla base di precisi indirizzi programmatici, iniziative
culturali nelle seguenti aree disciplinari ed artistiche:
a) studi, ricerche ed indagini
sulla condizione linguistica delle comunita` di cui all’articolo 1;
creazione di una banca dati di testimonianze e materiali storici,
archivistici, etnologici, folclorici; raccolta e compilazione di repertori
linguistici albanesi, greci e occitanici, redazione e pubblicazione di
atlanti, carte ed altri documenti delle zone storiche, culturali e
linguistiche; organizzazione di seminari, convegni, concorsi di poesia,
premi letterari; attivita` di ricerca, sperimentazione e documentazione su
problemi riguardanti la storia, l’economia, la societa`, le tradizioni ed
il patrimonio culturale, artistico e linguistico;
b) stampa e produzione di
audiovisivi ed altri mezzi di comunicazione; edizioni di giornali e
periodici in lingua albanese, greca e occitanica per sviluppare e
diffondere la conoscenza della storia, della lingua, della cultura e delle
tradizioni dei gruppi linguistici minoritari; pubblicazioni di opere
scientifiche e di divulgazione concernenti la cultura e la lingua
albanese, greca e occitanica; attivita` informative e promozionali
attraverso i mezzi di comunicazione sociale;
c) corsi di informazione ed
aggiornamento degli insegnanti, concorsi tra gli alunni ed altre attivita`
parascolastiche volte alla conoscenza della storia, della cultura, della
lingua e delle tradizioni dei Comuni oggetto della presente legge;
d) allestimento ed
organizzazione di spettacoli di teatro, musica e danza per la conoscenza e
la diffusione del patrimonio culturale albanese, greco e occitanico;
e) raccolta e studio dei
toponimi nelle parlate locali albanese, greco e occitanico e delle
relative pubblicazioni scientifiche, anche al fine di evidenziare,
attraverso apposita segnaletica, la toponomastica originaria;
f) scambi culturali,
soprattutto in ambito scolastico con altre comunita` di lingua albanese,
greca e occitanica in Italia ed all’estero;
g) relazioni tra i Comuni di
lingua albanese, greca e occitanica e le comunita` di emigrati calabresi
all’estero che hanno conservato e tramandato la lingua e le tradizioni dei
luoghi originari.
Art. 16
Festival arberesh e centro
musicale
1. La Regione Calabria
riconosce la particolare funzione creativa, promozionale ed internazionale
del Festival della canzone arberesh e quindi la necessita` di particolari
finanziamenti annuali per la prosecuzione e il potenziamento della
manifestazione.
2. La Regione Calabria
istituisce il Centro della musica e del canto popolare arberesh quale
strumento di documentazione storica, di ricerca musicale di catalogazione
e conservazione dei brani canori.
3. La Regione Calabria promuove
analoga iniziativa di cui al precedente comma 1 per le altre due comunita`
linguistiche.
Art. 17
Stampa, editoria, radio,
televisioni
1. La Regione Calabria concede
particolare sostegno finanziario agli organi di stampa, alle iniziative
editoriali nell’ambito delle comunita` linguistiche e culturali, fermo
restando i contributi previsti dalle leggi per l’editoria.
Art. 18
Programmazione televisiva
1. In base a convenzioni da
stipularsi tra la Regione e la sede regionale RAI per la Calabria e le
emittenti radiotelevisive private sentito il CO.RE.COM. Calabria, nei
programmi radiofonici e televisivi regionali sono inseriti programmi
culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue di minoranza
albanese, greca, occitanica.
Art. 19
Intervento speciale
1. Per il biennio 2003-2004 la
Regione Calabria costituisce un fondo speciale di C 1.000.000,00 quale
fondo economico speciale per un piano di intervento finalizzato alle
seguenti attivita`:
a) recupero delle forme
originali dei nomi e dei cognomi delle lingue di interesse della presente
legge. Ogni cittadino residente nel territorio regionale puo` ottenere dai
propri Comuni il rimborso delle spese per il cambio anagrafico del nome e
cognome, ai sensi dell’articolo 11 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482,
purche´ comprovabile della autenticita` della richiesta;
b) indagine nell’intero
territorio regionale, con modalita` di censimento, della popolazione
alloglotta;
c) catalogazione e
archiviazione delle parlate locali dei Comuni di cui all’articolo 1 della
presente legge. L’intervento, da ritenersi urgente per la conservazione di
forme espressive a rischio di estinzione, verra` realizzato dagli Istituti
culturali e dalle Associazioni riconosciute. Lo stesso intervento va
successivamente esteso alle presenze linguistiche nei luoghi
dell’emigrazione estere;
d) finanziamento a Province e
Comuni per studio, progettazione e installazione di segnaletica stradale
verticale bilingue, di toponomastica viaria e stradale bilingue, di
recupero dei toponimi antichi in uso nel linguaggio popolare;
e) agevolazioni speciali,
mediante contributi a fondo perduto per l’installazione di insegne
pubblicitarie bilingue.
Art. 20
Scambi culturali con le nazioni
d’origine
1. La Regione Calabria, le
Province e gli Enti locali agevolano e favoriscono i rapporti tra le
comunita` linguistiche e le nazioni di origine.
TITOLO IV
Tutela degli interessi
socio-economici e ambientali
Art. 21
Tutela socio-economica
1. La tutela delle comunita`
linguistiche e culturali regionali riguarda anche gli interessi
socioeconomici e ambientali che formano il presupposto della loro
esistenza e conservazione. Di tale interesse la Regione Calabria tiene
conto nella preparazione e approvazione dei piani regionali di sviluppo,
dei piani regolatori, dei piani dell’edilizia residenziale e dell’edilizia
economica e popolare, nella elaborazione di piani di salvaguardia
ambientale e forestale, nel consolidamento e ampliamento del sistema
stradale e viario.
2. I piani di programmazione
economica, sociale e urbanistica e la loro esecuzione nei territori
abitati dalle popolazioni di cui alla presente legge devono attenersi al
principio di non alterare il carattere etnico e culturale dei territori.
Art. 22
Patrimonio artistico religioso
1. Per gli edifici sacri e i
luoghi di culto della Chiesa di liturgia greca, nell’ambito della presente
legge, sara` istituito un apposito fondo speciale per completare,
compatibilmente con le leggi vigenti in materia di vincoli e tutela,
l’opera di orientalizzazione dell’architettura e dell’iconografia sacra
orientale.
Art. 23
Insediamenti abitativi antichi
1. Sono oggetto di tutela e
salvaguardia i centri antichi degli insediamenti abitativi delle comunita`
linguistiche e culturali.
Una particolare attenzione e`
riservata alla tutela della gjitonia italo-albanese e greca organismo
antropologico, sociale e urbanistico del villaggio italo-albanese,
scientificamente riconosciuto come unico intreccio di urbanistica e vita
sociale di tipo orientale.
Art. 24
Servizi fondamentali
1. Le sedi scolastiche di
qualsiasi ordine e grado, le strutture sanitarie, gli uffici postali e
amministrativi, sono ritenuti servizi fondamentali per la difesa della
cultura e del territorio dei Comuni di cui all’art. 1 della presente
legge.
TITOLO V
Disposizioni finali
Art. 25
Norma finanziaria e finale
1. Agli oneri derivanti
dall’attuazione dell’art. 10 della presente legge, determinati per
l’esercizio 2003 in C200.000,00, si provvede con le risorse disponibili
all’UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso
bilancio, inerente a «Fondi per provvedimenti legislativi in corso di
approvazione recanti spese di parte corrente» il cui stanziamento viene
ridotto del medesimo importo.
2. La disponibilita`
finanziaria di cui al comma precedente e` utilizzata nell’esercizio in
corso ponendo la competenza della spesa a carico dell’UPB 5.2.01.02 dello
stato di previsione della spesa del bilancio 2003. La Giunta regionale e`
autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di
cui all’art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
3. Per gli anni successivi la
copertura degli oneri legislativi relativi e` assicurata con
l’approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge
finanziaria di accompagnamento.
4. La presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale
sara` pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. E`fatto
obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı` 30 ottobre 2003
Il Presidente
Chiaravalloti