PROGETTO DI LEGGE UNIFICATO
“Norme per la tutela e la valorizzazione
della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e
storiche della Calabria”
Titolo I
RICONOSCINENTO DELLE MINORANZE LINGUISTICHE
STORICHE DELLA CALABRIA
Art. 1
(Finalità della legge)
1. La Regione Calabria riconosce che la
protezione e la valorizzazione delle lingue minoritarie contribuiscono
alla costruzione di un'Europa fondata sui principi della democrazia e del
rispetto delle diversità culturali e, in attuazione dell'articolo 6 della
Costituzione e dell'art. 56 dello Statuto regionale lettera r, con
propria Legge Regionale, ai sensi degli articoli 2 e 3 della Legge 15
dicembre 1999, nr. 482, tutela le parlate della popolazione albanese,
grecanica e occitanica di Calabria e promuove la valorizzazione e
divulgazione del loro patrimonio linguistico, culturale e materiale.
2. La Regione Calabria adegua la propria
legislazione ai principi stabiliti dalla presente legge favorendo
l’aggregazione in consorzi intercomunali e costituzione in comuni
autonomi e quelle comunità minoritarie presenti nel suo territorio che
nella ridefinizione dell’attuale assetto amministrativo individua una
condizione di garanzia per la valorizzazione del territorio e il recupero
delle sue potenzialità economiche ed ambientali con i propri beni
culturali.
3. Gli ambiti territoriali in cui la
legge si applica sono quelli indicati nell’allegata tabella A. Ogni loro
rideterminazione è adottata con decreto della Giunta regionale.
Art. 2
(Definizione di bene culturale)
1. In attuazione della legge 15.12.1999, nr
482, dell'art 56, lettera r dello Statuto regionale e in armonia con i
principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali
costituiscono bene culturale dei Comuni di cui all'articolo 1 della
presente legge, la lingua, il patrimonio letterario, storico ed
archivistico, il rito religioso, il canto, la musica e la danza popolare,
il teatro, le arti figurative e l'arte sacra, le peculiarità urbanistiche,
architettoniche e monumentali, gli insediamenti abitativi antichi, le
istituzioni educative, formative e religiose storiche, le tradizioni
popolari, la cultura materiale, il costume popolare, l'artigianato tipico
e artistico, la tipicizzazione dei prodotti agro-alimentari, la
gastronomia tipica, e qualsiasi altro aspetto della cultura materiale e
sociale.
Titolo II
ALFABETIZZAZIONE, INSEGNAMENTO E ORDINAMENTO
SCOLASTICO,
FORMAZIONE
Art. 3
(Insegnamento bilingue)
1. I criteri generali per l’attuazione
dell’art. 4 della legge 482 sono indicati dal Ministero della pubblica
istruzione con propri decreti.
2.
2. La Regione
Calabria li adotta e si adopera affinché nelle scuole di ogni ordine e
grado nei comuni di cui all’art. 1 della presente legge venga istituito
l’insegnamento bilingue nell’ambito delle attività didattiche e formative
e in ossequio alle leggi nazionali sull’istruzione.
Art. 4
(Interventi a favore di attività
didattiche complementari)
1. La Regione sostiene e finanzia progetti di
alfabetizzazione e di studio delle lingue albanese, greca ed occitanica
nelle scuole materne, elementari e medie anche in quei comuni ove siano
presenti consistenti gruppi di popolazioni alloglotte. Ove non fosse
possibile inserire lo studio delle lingue albanese, greca ed occitanica
nel normale orario scolastico, sarà cura della Regione Calabria
collaborare con i Comuni, con loro Consorzi, le Province e le istituzioni
scolastiche a ché vengano organizzati dei corsi pomeridiani. Tali corsi si
terranno nei locali delle scuole, previo assenso dell’autorità
scolastica, o in altra sede idonea.
Art. 5
(Contenuti ed organizzazione delle
attività didattiche)
1. I progetti dovranno essere svolti,
preferibilmente, mediante l’utilizzo delle lingue minoritarie.
2. L’insegnamento della lingua dovrà
essere tenuto dai docenti in possesso del diploma di laurea, dell’area
umanistico-pedagogica, muniti di titoli comprovanti la conoscenza
effettiva delle lingue albanese, greca, occitanica.
Art. 6
(Dimensionamento scolastico)
1.Per il dimensionamento delle istituzioni
scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli
istituti nei comuni di cui all’articolo 1 della presente legge, visto il
comma 3 del DPR del 18 giugno 1998, n.233, è prioritariamente consentita
la verticalizzazione aggregata per aree contigue e omogenee.
Art. 7
(Corsi di alfabetizzazione)
1. La Regione, nel quadro degli interventi
previsti dalla presente legge, può sostenere le attività di insegnamento,
formazione e ricerca promosse dal sistema universitario regionale per la
valorizzazione della lingua e della cultura delle minoranze albanesi,
grecaniche ed occitaniche della Calabria.
2. La Regione Calabria al fine di agevolare
gli obiettivi della presente legge programma in tutto il territorio dei
comuni interessati corsi di aggiornamento linguistico per i dipendenti
degli enti pubblici di cui gli articoli 7,8,9 della legge 15 dicembre
1999, n. 482.
3. Può istituire corsi gratuiti di
alfabetizzazione linguistica per tutti i cittadini dei Comuni di cui
all'articolo 1 della presente legge, affidandone la gestione ad istituti
scolastici, enti pubblici o ad associazioni riconosciute.
4. Può istituire scuole speciali per la
formazione di operatori linguistici e turistici, per la formazione
artistica e musicale. l'artigianato tipico e ogni altra attività di
formazione scolastica pubblica tesa alla promozione e alla valorizzazione
della comunità linguistica e culturale.
Titolo III
ISTITUZIONI E ATTIVITA' CULTURALI
Art.8
(Comitato regionale per
le minoranze linguistiche)
1. Per la programmazione delle attività
previste dalla presente legge, per la finalizzazione delle risorse
destinate alla tutela e alla valorizzazione delle comunità linguistiche è
istituito un Comitato Regionale per le minoranze linguistiche della
Calabria composto da:
a) Dirigente generale del Dipartimento
cultura o suo delegato;
b) 4 Sindaci dei comuni albanesi, 2 Sindaci
dei Comuni grecanici, il Sindaco di Guardia Piemontese proposti dalla
Conferenza dei Sindaci;
c) 4 personalità parlanti le lingue oggetto
di tutela e indicati dall'Albo delle Associazioni, di cui: 2 di lingua
albanese, 1 di lingua greca e 1 di lingua occitanica;
d) 2 esperti scelti tra le discipline
linguistiche storiche e/o antropologiche delle università di Cosenza e
Reggio Calabria.
2. Il Comitato è nominato con decreto del
Presidente della Giunta Regionale su designazione dell’organo competente e
resta in carica per la durata della legislatura. I suoi poteri sono
comunque prorogati fino all'insediamento del nuovo Comitato.
3. Le riunioni sono presiedute dal Dirigente
generale del Dipartimento Cultura o da un suo delegato.
4. La partecipazione alle sedute non dà
diritto ad alcun compenso. il rimborso delle spese per gli aventi diritto
è a carico del bilancio regionale.
5. Le funzioni di segreteria del Comitato
sono svolte da un funzionario dell'Assessorato alla Cultura di livello non
inferiore alla VII qualifica funzionale.
6. Il Comitato elabora la proposta di
programma annuale delle attività educative e Culturali per la
valorizzazione delle comunità alloglotte.
7. Il Comitato valuta le proposte ed i
progetti pervenuti alla Regione tenendo conto delle disponibilità
finanziarie, della produttività degli interventi distribuendo equamente le
risorse tra le tre comunità linguistiche.
Art. 9
(Approvazione)
1. La Giunta Regionale, sulla base delle
proposte pervenute dal Comitato, approva gli interventi entro il 1°
novembre di ogni anno.
Art. 10
(Istituti regionali di cultura)
1. Ai sensi dell'articolo 16 della Legge 15
dicembre 1999, nr. 482 sono istituiti tre Istituti regionali.
a) E' istituito a San Demetrio Corone presso
il Collegio italo-albanese di sant'Adriano l'Istituto regionale per la
comunità arberesh di Calabria;
b) E' istituito, con sede in Bova Marina,
presso l’Istituto Regionale di Studi Elleno-Calabri (IRSEC) per la
comunità greca di Calabria;
c) E' istituito a Guardia Piemontese
l'Istituto regionale per la comunità occitanica di Calabria.
Art. 11
(Conferenza regionale dei Comuni
alloglotti)
Nelle Province di Cosenza, Reggio Calabria,
Crotone e Catanzaro è costituita la Conferenza Regionale dei Comuni
alloglotti di cui all'articolo 1 della presente Legge . Essa è composta
dai Sindaci dei Comuni o un loro delegato, dai Presidenti delle Province o
da un loro delegato, da 5 rappresentanti delle Associazioni di cui 3 per
la minoranza albanese, 1 per la minoranza greca, 1 per la minoranza
occitanica.
Art. 12
(Funzionamento e gestione degli Istituti
regionali e della Conferenza
regionale dei Comuni Alloglotti)
1. La Conferenza regionale dei Comuni
alloglotti di cui al precedente articolo 11, e gli Istituti regionali di
cultura, di cui al precedente articolo 10, saranno regolati da appositi
statuti che dovranno indicare i compiti, gli organi e l'eventuale
articolazione di tali organismi.
2. Sentiti gli enti interessati, gli statuti
saranno predisposti dal CO.RE.MIL Calabria entro sei mesi dalla sua
costituzione e sottoposti all'esame della Giunta Regionale e, da questa,
all'approvazione del Consiglio Regionale entro novanta giorni dalla
presentazione. Trascorsi sessanta giorni dal termine indicato, gli statuti
si intendono approvati.
Art. 13
(Associazioni e volontariato)
1. La Regione Calabria riconosce
l'associazionismo culturale e la stampa locale di lingua albanese,
grecanica e occitanica e li considera un insostituibile strumento di
tutela, valorizzazione e promozione della lingua e del patrimonio
storico-culturale.
2. Istituisce un fondo speciale di carattere
culturale, artistico, scientifico, economico, educativo, turistico,
ricreativo, sociale, assistenziale, solidaristico, a favore di
manifestazioni celebrative, mostre, sagre, convegni di studio e altre
iniziative volte a conservare, valorizzare e promuovere il patrimonio
linguistico, etnico, artistico, storico, culturale delle minoranze di cui
all'art. 1 della presente legge su tutto il territorio regionale e
nazionale, nonché a favore delle iniziative volte e soddisfare le esigenze
delle emigrazioni e delle relazioni con i paesi di origine.
3. Ai sensi dell'articolo 4 della L. R. 19
aprile 1985 nr. 16 riconosce l'attività delle associazioni culturali
operanti per la tutela e la valorizzazione delle comunità linguistiche,
istituisce un apposito Albo regionale.
Art. 14
(Promozione dell'associazionismo)
1. Per i benefici delle presente legge sono
favorite forme di cooperazione o di associazionismo tra i Comuni.
2. In armonia con le leggi dello Stato e
della Regione Calabria sarà promossa e incrementata con mezzi idonei la
costituzione di consorzi, cooperative, associazioni onlus, o ogni altra
forma di volontariato per la tutela degli interessi delle predette
popolazioni.
3. Sono ancora favorite e incentivate le
iniziative dei privati, singoli o associati, per lo sviluppo di
infrastrutture museali, alberghiere e di ristorazione.
Art. 15
(Interventi di promozione culturale)
1. La Regione promuove e sostiene, sulla
base di precisi indirizzi programmatici, iniziative culturali nelle
seguenti aree disciplinari ed artistiche:
a) studi, ricerche ed indagini sulla
condizione linguistica delle comunità di cui all'articolo 1; creazione di
una banca dati di testimonianze e materiali storici, archivistici,
etnologici, folclorici; raccolta e compilazione di repertori linguistici
albanesi, greci e occitanici, redazione e pubblicazione di atlanti, carte
ed altri documenti delle zone storiche, culturali e linguistiche;
organizzazione di seminari, convegni, concorsi di poesia, premi letterari;
attività di ricerca, sperimentazione e documentazione su problemi
riguardanti la storia, l'economia, la società, le tradizioni ed il
patrimonio culturale, artistico e linguistico;
b) stampa e produzione di audiovisivi ed
altri mezzi di comunicazione; edizioni di giornali e periodici in lingua
albanese, greca e occitanica per sviluppare e diffondere la conoscenza
della storia, della lingua, della cultura e delle tradizioni dei gruppi
linguistici minoritari; pubblicazioni di opere scientifiche e di
divulgazione concernenti la cultura e la lingua albanese, greca e
occitanica; attività informative e promozionali attraverso i mezzi di
comunicazione sociale;
c) corsi di informazione ed aggiornamento
degli insegnanti, concorsi tra gli alunni ed altre attività
parascolastiche volte alla conoscenza della storia, della cultura, della
lingua e delle tradizioni dei Comuni oggetto della presente legge;
d) allestimento ed organizzazione di
spettacoli di teatro, musica e danza per la conoscenza e la diffusione del
patrimonio culturale albanese, greco e occitanico;
e) raccolta e studio dei toponimi nelle
parlate locali albanese, greco e occitanico e delle relative pubblicazioni
scientifiche, anche al fine di evidenziare, attraverso apposita
segnaletica, la toponomastica originaria;
f) scambi culturali, soprattutto in ambito
scolastico con altre comunità di lingua albanese, greca e occitanica in
Italia ed all'estero;
g) relazioni tra i Comuni di lingua albanese,
greca e occitanica e le comunità di emigrati calabresi all'estero che
hanno conservato e tramandato la lingua e le tradizioni dei luoghi
originari.
Art. 16
(Festival arberesh e centro musicale)
1. La Regione Calabria riconosce la
particolare funzione creativa, promozionale ed internazionale del Festival
della canzone arberesh e quindi la necessità di particolari finanziamenti
annuali per la prosecuzione e il potenziamento della manifestazione.
2. La regione Calabria istituisce il Centro
della musica e del canto popolare arberesh quale strumento di
documentazione storica, di ricerca musicale di catalogazione e
conservazione dei brani canori.
3. La Regione Calabria Promuove analoga
iniziativa al precedente comma 1 per le altre due comunità linguistiche.
Art. 17
(Stampa, editoria, radio, televisioni)
1. La Regione Calabria concede particolare
sostegno finanziario agli organi di stampa, alle iniziative editoriali
nell’ambito delle comunità linguistiche e culturali, fermo restando i
contributi previsti dalle leggi per l'editoria.
Art. 18
(Programmazione televisiva)
1. In base a convenzioni da stipularsi tra
la Regione e la sede regionale RAI per la Calabria, e le emittenti
radiotelevisive private sentito il CO.RE.COM. Calabria, nei programmi
radiofonici e televisivi regionali sono inseriti programmi culturali,
educativi e di intrattenimento nelle lingue di minoranza albanese, greca,
occitanica.
Art. 19
(Intervento speciale)
1. Per il biennio 2003-2004 la Regione
Calabria costituisce un fondo speciale di euro 1.000.000 quale fondo
economico speciale per un piano di intervento finalizzato alle seguenti
attività:
a) recupero delle forme originali dei nomi e
dei cognomi delle lingue di interesse della presente legge. Ogni cittadino
residente nel territorio regionale può ottenere dai propri comuni il
rimborso delle spese per il cambio anagrafico del nome e cognome, ai sensi
dell'articolo 11 della Legge 15 dicembre 1999, nr 482, purché comprovabile
della autenticità della richiesta;
b) indagine nell'intero territorio regionale,
con modalità di censimento, della popolazione alloglotta;
c) catalogazione e archiviazione delle
parlate locali dei Comuni di cui all'articolo 1 della presente Legge.
L'intervento, da ritenersi urgente per la conservazione di forme
espressive a rischio di estinzione, verrà realizzato dagli Istituti
culturali e dalle associazioni riconosciute. Lo stesso intervento va
successivamente esteso alle presenze linguistiche nei luoghi
dell'emigrazione estere;
d) finanziamento a Province e Comuni per
studio, progettazione e installazione di segnaletica stradale verticale
bilingue, di toponomastica viaria e stradale bilingue, di recupero dei
toponimi antichi in uso nel linguaggio popolare.
e) agevolazioni speciali, mediante contributi
a fondo perduto per l'installazione di insegne pubblicitarie bilingui.
Art. 20
(Scambi culturali con le nazioni
d'origine)
1. La Regione Calabria, le Province e gli
enti locali agevolano e favoriscono i rapporti tra le comunità
linguistiche e le nazioni di origine.
Titolo IV
TUTELA DEGLI INTERESSI SOCIO-ECONOMICI E
AMBIENTALI
Art. 21
(Tutela socio-economica)
1. La tutela delle comunità linguistiche e
culturali regionali riguarda anche gli interessi socioeconomici e
ambientali che formano il presupposto della loro esistenza e
conservazione. Di tale interesse la Regione Calabria tiene conto nella
preparazione e approvazione dei piani regionali di sviluppo, dei piani
regolatori, dei piani dell'edilizia residenziale e dell'edilizia economica
e popolare, nella elaborazione di piani di salvaguardia ambientale e
forestale, nel consolidamento e ampliamento del sistema stradale e viario.
2. I piani di programmazione economica,
sociale e urbanistica e la loro esecuzione nei territori abitati dalle
popolazioni di cui alla presente legge devono attenersi al principio di
non alterare il carattere etnico e culturale dei territori.
Art. 22
(Patrimonio artistico religioso)
1. Per gli edifici sacri e i luoghi di
culto della chiesa di liturgia greca, nell'ambito della presente Legge,
sarà istituito un apposito fondo speciale per completare, compatibilmente
con le Leggi vigenti in materia di vincoli e tutela, l'opera di
orientalizzazione dell'architettura e dell'iconografia sacra orientale.
Art. 23
(Insediamenti abitativi antichi)
1. Sono oggetto di tutela e salvaguardia i
centri antichi degli insediamenti abitativi delle comunità linguistiche e
culturali. Una particolare attenzione è riservata alla tutela della
gjitonia, itolo-albanese e greca organismo antropologico, sociale e
urbanistico del villaggio italo-albanese, scientificamente riconosciuto
come unico intreccio di urbanistica e vita sociale di tipo orientale.
Art. 24
(Servizi fondamentali)
1. Le sedi scolastiche di qualsiasi ordine
e grado, le strutture sanitarie, gli uffici postali e amministrativi, sono
ritenuti servizi fondamentali per la difesa della cultura e del territorio
dei Comuni di cui all'art. 1 della presente legge.
Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art 25
(Norma finanziaria e finale)
All’onere derivante dalla presente legge in
Euro 2.500.000 si provvede con la disponibilità esistente all’ UPB
8.1.01.01 recante: Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da
provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l’approvazione del
Bilancio recante spese di parte corrente dello stato di previsione delle
spese per l’anno 2002 e con l’istituzione di un apposito capitolo
denominato: “Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del
patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di
Calabria”.
Per gli anni successivi si provvede con la
legge di bilancio e la legge finanziaria.
La Giunta regionale è autorizzata ad
apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’art.
10 della legge regionale 4.2.2002 n° 8.
La presente legge è dichiarata urgente ed
entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel BUR.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti,
osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Allegato A
a)
a) ALBANESI:
A 1) Provincia di Cosenza
1)
1) Acquaformosa (FIRMOZA)
2)
2) Castroregio (KASTERNEXHI) + Farneta (FARNETA Fraz.)
3)
3) Cerzeto (OANA) + Cavallerizzo (KEJVERICI FRAZ.) +
San Giacomo (SHEN DJAPRU- F)
4)
4) Civita (CIFITI)
5)
5) Cervicati (CERVIKATI)
6)
6) Falconara Albanese (FALLKUNARA)
7)
7) Firmo (FERMA)
8)
8) Frascineto (FRASNITA) + Ejanina (PURCILLI Fraz)
9)
9) Lungro (UNGRA)
10)
10) Mongrassano (MUNGRASANA)
11)
11) Plataci (PLLATNI)
12)
12) San Basile (SHEN-VASILI)
13)
13) San Benedetto Ullano (SHEN BENEDHITI) + Marri (MARRI
Fraz.)
14)
14) Santa Caterina Albanese (PICILIA)
15)
15) San Cosmo Albanese (STRIGHARI)
16)
16) San Demetrio Corone (SHEN MITRI) + Macchia Albanese
(MAOI Fraz.)
17)
17) San Giorgio Albanese (MBUZATI)
18)
18) San Martino di Finita ( SHEN MURTIRI)
19)
19) Santa Sofia d’Epiro ( SHEN SOFIA)
20)
20) Spezzano Albanese ( SPIXANA)
21)
21) Vaccarizzo Albanese (VAKARICI)
22)
22) Corigliano Calabro Fraz. Cantinella
A 2) Provincia di Catanzaro
23)
23) Andali (ANDALLI)
24)
24) Caraffa (GARAFA)
25)
25) Marcedusa (MARCEDHUZA)
26)
26) Vena di Maia (VINA)
27)
27) Zangarona di Lamezia
A 3) Provincia di Crotone
28)
28) Carfizi (KARFICI)
29)
29) Pallagorio (PUHERIU)
30)
30) San Nicola dell’Alto (SHEN KOLLI)
B) GRECANICI
B 1) Provincia di Reggio Calabria
31)
31) Bova Superiore (VUA)
32)
32) Bova Marina
33)
33) Condofuri + Gallicianò (Fraz)
34)
34) Roccaforte del Greco (VUNI)
35)
35) Roghudi
36)
36) Palizzi
C) OCCITANI
C 1) Provincia di Cosenza
37) Guardia
Piemontese