Legge 15 dicembre 1999,
n. 482 (G. U. n. 297 del 20 dicembre 1999)
Norme in materia di
tutela delle minoranze linguistiche storiche
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Promulga la seguente
legge:
Art. 1.
1. La lingua ufficiale della Repubblica e'
l'italiano.
2. La Repubblica, che valorizza il
patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove altresì
la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente
legge.
Art. 2
1. In attuazione dell'articolo 6 della
Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli
organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la
cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene
e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il
friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.
Art. 3
1. La delimitazione dell'ambito
territoriale e subcomunale in cui si applicano le disposizioni di tutela
delle minoranze linguistiche storiche previste dalla presente legge e'
adottata dal consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati, su
richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle
liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei
consiglieri comunali dei medesimi comuni.
2. Nel caso in cui non sussista alcuna
delle due condizioni di cui al comma 1 e qualora sul territorio comunale
insista comunque una minoranza linguistica ricompresa nell'elenco di cui
all'articolo 2, il procedimento inizia qualora si pronunci favorevolmente
la popolazione residente, attraverso apposita consultazione promossa dai
soggetti aventi titolo e con le modalità previste dai rispettivi statuti e
regolamenti comunali.
3. Quando le minoranze linguistiche di cui
all'articolo 2 si trovano distribuite su territori provinciali o regionali
diversi, esse possono costituire organismi di coordinamento e di proposta,
che gli enti locali interessati hanno facoltà di riconoscere.
Art. 4.
1. Nelle scuole materne dei comuni di cui
all'articolo 3, l'educazione linguistica prevede, accanto all'uso della
lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo
svolgimento delle attività educative. Nelle scuole elementari e nelle
scuole secondarie di primo grado e' previsto l'uso anche della lingua
della minoranza come strumento di insegnamento.
2. Le istituzioni scolastiche elementari e
secondarie di primo grado, in conformità a quanto previsto dall'articolo
3, comma 1, della presente legge, nell'esercizio dell'autonomia
organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge
15 marzo 1997, n. 59, nei limiti dell'orario curriculare complessivo
definito a livello nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di
servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi, al fine di
assicurare l'apprendimento della lingua della minoranza, deliberano, anche
sulla base delle richieste dei genitori degli alunni, le modalità di
svolgimento delle attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni
culturali delle comunità locali, stabilendone i tempi e le metodologie,
nonche' stabilendo i criteri di valutazione degli alunni e le modalità di
impiego di docenti qualificati.
3. Le medesime istituzioni scolastiche di
cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo
1997, n. 59, sia singolarmente sia in forma associata, possono realizzare
ampliamenti dell'offerta formativa in favore degli adulti. Nell'esercizio
dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di cui al citato
articolo 21, comma 10, le istituzioni scolastiche adottano, anche
attraverso forme associate, iniziative nel campo dello studio delle lingue
e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza
linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente
legge e perseguono attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti
addetti alle medesime discipline. A tale scopo le istituzioni scolastiche
possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della
citata legge n. 59 del 1997.
4. Le iniziative previste dai commi 2 e 3
sono realizzate dalle medesime istituzioni scolastiche avvalendosi delle
risorse umane a disposizione, della dotazione finanziaria attribuita ai
sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché
delle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo tra le
priorità stabilite dal medesimo comma 5 quelle di cui alla presente legge.
Nella ripartizione delle risorse di cui al citato comma 5 dell'articolo 21
della legge n. 59 del 1997, si tiene conto delle priorità aggiuntive di
cui al presente comma.
5. Al momento della preiscrizione i
genitori comunicano alla istituzione scolastica interessata se intendono
avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua della
minoranza.
Art. 5.
1. Il Ministro della pubblica istruzione,
con propri decreti, indica i criteri generali per l'attuazione delle
misure contenute nell'articolo 4 e può promuovere e realizzare progetti
nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni
culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai
sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge. Per la realizzazione dei
progetti e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi annue a decorrere
dall'anno 1999.
2. Gli schemi di decreto di cui al comma 1
sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle
competenti Commissioni permanenti, che possono esprimersi entro sessanta
giorni.
Art. 6
1. Ai sensi degli articoli 6 e 8 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, le università delle regioni interessate,
nell'ambito della loro autonomia e degli ordinari stanziamenti di
bilancio, assumono ogni iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di
lingua e cultura delle lingue di cui all'articolo 2, finalizzata ad
agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative a
sostegno delle finalità della presente legge.
Art. 7
1. Nei comuni di cui all'articolo 3, i
membri dei consigli comunali e degli altri organi a struttura collegiale
dell'amministrazione possono usare, nell'attività degli organismi
medesimi, la lingua ammessa a tutela.
2. La disposizione di cui al comma 1 si
applica altresì ai consiglieri delle comunità montane, delle province e
delle regioni, i cui territori ricomprendano comuni nei quali e'
riconosciuta la lingua ammessa a tutela, che complessivamente
costituiscano almeno il 15 per cento della popolazione interessata.
3. Qualora uno o più componenti degli
organi collegiali di cui ai commi 1 e 2 dichiarino di non conoscere la
lingua ammessa a tutela, deve essere garantita una immediata traduzione in
lingua italiana.
4. Qualora gli atti destinati ad uso
pubblico siano redatti nelle due lingue, producono effetti giuridici solo
gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana.
Art. 8.
1. Nei comuni di cui all'articolo 3, il
consiglio comunale può provvedere, con oneri a carico del bilancio del
comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine,
alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello
Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non
territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel
testo redatto in lingua italiana.
Art. 9.
1. Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 7, nei comuni di cui all'articolo 3 e' consentito, negli
uffici delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto della lingua
ammessa a tutela. Dall'applicazione del presente comma sono escluse le
forze armate e le forze di polizia dello Stato.
2. Per rendere effettivo l'esercizio delle
facoltà di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono, anche
attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di
personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico
usando la lingua ammessa a tutela. A tal fine e' istituito, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari
regionali, un Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche
con una dotazione finanziaria annua di lire 9.800.000.000 a decorrere dal
1999. Tali risorse, da considerare quale limite massimo di spesa, sono
ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentite le amministrazioni interessate.
3. Nei procedimenti davanti al giudice di
pace e' consentito l'uso della lingua ammessa a tutela. Restano ferme le
disposizioni di cui all'articolo 109 del codice di procedura penale.
Art. 10.
1. Nei comuni di cui all'articolo 3, in
aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare
l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali.
Art. 11.
1. I cittadini che fanno parte di una
minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 e
residenti nei comuni di cui al medesimo articolo 3, i cognomi o i nomi dei
quali siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della
presente legge o ai quali sia stato impedito in passato di apporre il nome
di battesimo nella lingua della minoranza, hanno diritto di ottenere,
sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma
originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti
degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano
prestato il loro consenso.
2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda
deve indicare il nome o il cognome che si intende assumere ed e'
presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale
provvede d'ufficio a trasmetterla al prefetto, corredandola di un estratto
dell'atto di nascita. Il prefetto, qualora ricorrano i presupposti
previsti dal comma 1, emana il decreto di ripristino del nome o del
cognome. Per i membri della stessa famiglia il prefetto può provvedere con
un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo
provvedimento può essere impugnato, entro trenta giorni dalla
comunicazione, con ricorso al Ministro di grazia e giustizia, che decide
previo parere del Consiglio di Stato. Il procedimento e' esente da spese e
deve essere concluso entro novanta giorni dalla richiesta.
3. Gli uffici dello stato civile dei
comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri registri,
tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune
e dalle altre amministrazioni competenti.
Art. 12
1. Nella convenzione tra il Ministero
delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate
condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di
appartenenza.
2. Le regioni interessate possono altresì
stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle
lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e
televisive regionali della medesima società concessionaria; per le stesse
finalità le regioni possono stipulare appositi accordi con emittenti
locali.
3. La tutela delle minoranze linguistiche
nell'ambito del sistema delle comunicazioni di massa e' di competenza
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31
luglio 1997, n. 249, fatte salve le funzioni di indirizzo della
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi.
Art. 13.
1. Le regioni a statuto ordinario, nelle
materie di loro competenza, adeguano la propria legislazione ai principi
stabiliti dalla presente legge, fatte salve le disposizioni legislative
regionali vigenti che prevedano condizioni più favorevoli per le minoranze
linguistiche.
Art. 14.
1. Nell'ambito delle proprie disponibilità
di bilancio le regioni e le province in cui siano presenti i gruppi
linguistici di cui all'articolo 2 nonché i comuni ricompresi nelle
suddette province possono determinare, in base a criteri oggettivi,
provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti
radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue
ammesse a tutela, nonché per le associazioni riconosciute e radicate nel
territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze
linguistiche.
Art. 15
1. Oltre a quanto previsto dagli articoli
5, comma 1, e 9, comma 2, le spese sostenute dagli enti locali per
l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono poste a
carico del bilancio statale entro il limite massimo complessivo annuo di
lire 8.700.000.000 a decorrere dal 1999.
2. L'iscrizione nei bilanci degli enti
locali delle previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 e'
subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo
comma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.
3. L'erogazione delle somme ripartite ai
sensi del comma 2 avviene sulla base di una appropriata rendicontazione,
presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei motivi
dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.
Art. 16
1. Le regioni e le province possono
provvedere, a carico delle proprie disponibilità di bilancio, alla
creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche
e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero
favoriscono la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni
culturali locali già esistenti.
Art. 17
1. Le norme regolamentari di attuazione
della presente legge sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della medesima, sentite le regioni interessate.
Art. 18
1. Nelle regioni a statuto speciale
l'applicazione delle disposizioni pi· favorevoli previste dalla presente
legge e' disciplinata con norme di attuazione dei rispettivi statuti.
Restano ferme le norme di tutela esistenti nelle medesime regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Fino all'entrata in vigore delle norme
di attuazione di cui al comma 1, nelle regioni a statuto speciale il cui
ordinamento non preveda norme di tutela si applicano le disposizioni di
cui alla presente legge.
Art. 19
1. La Repubblica promuove, nei modi e
nelle forme che saranno di caso in caso previsti in apposite convenzioni e
perseguendo condizioni di reciprocità con gli Stati esteri, lo sviluppo
delle lingue e delle culture di cui all'articolo 2 diffuse all'estero, nei
casi in cui i cittadini delle relative comunità abbiano mantenuto e
sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.
2. Il Ministero degli affari esteri
promuove le opportune intese con altri Stati, al fine di assicurare
condizioni favorevoli per le comunità di lingua italiana presenti sul loro
territorio e di diffondere all'estero la lingua e la cultura italiane. La
Repubblica favorisce la cooperazione transfrontaliera e interregionale
anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea.
3. Il Governo presenta annualmente al
Parlamento una relazione in merito allo sta to di attuazione degli
adempimenti previsti dal presente articolo.
Art. 20
1. All'onere derivante dall'attuazione
della presente legge, valutato in lire 20.500.000.000 a decorrere dal
1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a lire 18.500.000.000, l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 2.000.000.000,
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita
del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 15 dicembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
N o t e
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 6
della Costituzione della Repubblica italiana, e' il seguente: "Art. 6. -
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche".
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 21,
commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa), e' il seguente: "8. L'autonomia organizzativa e'
finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione,
dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla
integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture,
all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il
contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante
superamento dei vincoli in materia di unita' oraria della lezione,
dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e
impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse
umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i
giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la
distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni
settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei
docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti
invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita
programmazione plurisettimanale. 9. L'autonomia didattica e' finalizzata
al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di
istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di
scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa
si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti,
organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della
possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia
espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di
insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle
esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto
disposto dall'art. 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono
definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di
istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per
ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed
attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e
l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione
della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi". - Il
testo dell'art. 21, commi 10 e 12, della citata legge n. 59 del 1997, e'
il seguente: "10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica
le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme
consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche
percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione
delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini
di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a
programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra
le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi
sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche
autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo
esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali
di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo
dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed
istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del
testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono
riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche autonome. 11. (Omissis). 12. Le università e le
istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di
favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento
scolastico e universitario". - Il testo dell'art. 21, comma 5, della
citata legge n. 59 del 1997, e' il seguente: "5. La dotazione finanziaria
essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità
giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 e' costituita
dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e
didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione
perequativa. Tale dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo
di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo
svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento
proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola".
Nota all'art. 6: - Il testo degli articoli
6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti
didattici universitari), e' il seguente: "Art. 6 (Formazione finalizzata e
servizi pubblici integrativi). - 1. Gli statuti delle università debbono
prevedere: a) corsi di orientamento degli studenti, gestiti dalle
università anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori
nell'ambito delle intese tra i Ministri dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, espresse ai sensi
dell'art. 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168, per l'iscrizione agli studi
universitari e per la elaborazione dei piani di studio, nonché per
l'iscrizione ai corsi postlaurea; b) corsi di aggiornamento del proprio
personale tecnico e amministrativo; c) attività formative autogestite
dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello
sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite
disposizioni legislative in materia. 2. Le università possono inoltre
attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel proprio
bilancio e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del
bilancio dello Stato: a) corsi di preparazione agli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici; b)
corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi
compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonché, quelli
per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori, ferme
restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano; c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale. 3.
Le università rilasciano attestati sulle attività dei corsi previsti dal
presente articolo. 4. I criteri e le modalità di svolgimento dei corsi e
delle attività formative, ad eccezione di quelle previste dalla lettera c)
del comma 1, sono deliberati dalle strutture didattiche e scientifiche,
secondo le norme stabilite nel regolamento di cui all'art. 11". "Art. 8
(Collaborazioni esterne). - 1. Per la realizzazione dei corsi di studio
nonché delle attività culturali e formative di cui all'art. 6, le
università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole
sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di
prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la
stipulazione di apposite convenzioni. 2. Le università possono partecipare
alla progettazione ed alla realizzazione di attività culturali e formative
promosse da terzi, con specifico riferimento alle iniziative di formazione
organizzate da regioni, province autonome, enti locali e istituti di
istruzione secondaria, attraverso apposite convenzioni e consorzi, anche
di diritto privato. 3. I consigli delle strutture didattiche e
scientifiche interessate assicurano la pubblicità dei corsi e dei
progetti, nonché delle forme di collaborazione e partecipazione".
Nota all'art. 9: - L'art. 109 del codice di
procedura penale, e' il seguente: "Art. 109 (Lingua degli atti). - 1. Gli
atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana. 2. Davanti
all'autorita' giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su
un territorio dove e' insediata una minoranza linguistica riconosciuta, il
cittadino italiano che appartiene a questa minoranza e', a sua richiesta,
interrogato o esaminato nella madrelingua e il relativo verbale e' redatto
anche in tale lingua. Nella stessa lingua sono tradotti gli atti del
procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta. Restano
salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni
internazionali. 3. Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena
di nullità".
Nota all'art. 12: - La legge 31 luglio
1997, n. 249, reca: "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo".
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