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La legge 482/1999 ha demandato le questioni
applicative della normativa in materia di tutela delle minoranze
linguistiche ad un apposito Regolamento per redigere il quale il
Ministro per gli Affari Regionali con decreto del 17 marzo 2000 ha
insediato un Comitato tecnico-consultivo composto dai
rappresentanti del Ministero per gli Affari Regionali e degli altri
Ministeri interessati, da tre esperti di nomina ministeriale (il prof.
Mario Bolognari, docente di Antropologia all'Università di Messina, il
prof. Francesco Altimari, docente di Lingua e Letteratura albanese
all'Università della Calabria e il prof. Vincenzo Orioles, direttore del
Centro Internazionale sul Plurilinguismo dell'Università di Udine), da
esponenti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI),
dell’Unione Province Italiane (UPI), della Conferenza dei Presidenti
delle regioni e delle province autonome e del Comitato nazionale
federativo minoranze linguistiche (Confemili). Tale Comitato ha
provveduto a elaborare una proposta che, dopo i pareri espressi dalle
Regioni e dal Consiglio di Stato, è stata approvata dal Consiglio dei
Ministri dell’11 aprile 2001 e recepita dal Decreto del Presidente della
Repubblica che si riporta qui di seguito.
Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n.
345
Regolamento di attuazione della
legge
15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze
linguistiche storiche
(G.U. 13 settembre 2001)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 6 e 87, comma
quinto, della Costituzione;
Visto l’art. 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 dicembre 1999,
n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche
storiche;
Considerato che l’art. 17 della
legge 15 dicembre 1999, n. 482, prevede per la sua attuazione
l’emanazione di norme regolamentari;
Acquisito il parere delle regioni
interessate;
Udito il parere del Consiglio di
Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella
adunanza del 15 gennaio 2001;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell’11 aprile 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell’interno, del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica
istruzione, dell’università e della ricerca scientifica, e per la
funzione pubblica;
E M A N A
Il seguente regolamento
Art.1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento è emanato ai sensi
dell’articolo 17 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in seguito
denominata “legge”.
2. Il presente regolamento disciplina altresì l’attuazione della legge
alla minoranza linguistica slovena, con riferimento alle disposizioni
della legge medesima che trovano ancora applicazione ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, della legge 23 febbraio 2001, n. 38 recante
“Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione
Friuli Venezia Giulia”.
3. L’ambito territoriale e subcomunale in cui si applicano le
disposizioni di tutela di ciascuna minoranza linguistica storica
previste dalla legge coincide con il territorio in cui la minoranza è
storicamente radicata e in cui la lingua ammessa a tutela è il modo di
esprimersi dei componenti della minoranza linguistica.
4. Entro novanta giorni dal ricevimento delle richieste avanzate dai
soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge i consigli
provinciali, sentiti i comuni, sono tenuti a pronunciarsi, sulla
delimitazione dell’ambito territoriale con atto motivato. Lo stesso
termine decorre dalla comunicazione dei risultati della avvenuta
consultazione di cui al comma 2 dell’articolo 3 della legge, con la
quale la popolazione residente nel comune si è pronunciata
favorevolmente alla delimitazione dell’ambito territoriale in cui si
applicano le disposizioni di tutela.
5. La presenza della minoranza si presume quando il comune o parte di
esso sia incluso nella delimitazione territoriale operata da una legge
statale o regionale anteriore all’entrata in vigore della legge e che si
riferisca esclusivamente alle lingue ammesse a tutela dall’articolo 2
della legge stessa.
6. Entro quindici giorni dalla adozione dei provvedimenti di
delimitazione territoriale o di variazione di essa i presidenti dei
consigli provinciali ne danno comunicazione alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e al
Ministero dell’interno – Ufficio Centrale per i problemi delle zone di
confine e delle minoranze etniche, nonché al Ministero delle
comunicazioni, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla
società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e alla
Regione interessata.
7. Le minoranze linguistiche di cui all’articolo 2 della legge, nei casi
previsti dall’articolo 3, comma 3, della legge medesima, entro quindici
giorni dalla costituzione degli organismi di coordinamento e di
proposta, ne danno comunicazione per il riconoscimento alle
amministrazioni previste al comma 4 del presente articolo. Per gli
organismi di coordinamento e di proposta già istituiti dalle minoranze,
la comunicazione avviene entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
dal presente regolamento.
Art. 2
Uso della lingua delle minoranze nelle scuole materne, elementari e
secondarie di primo grado
1. Al fine di assicurare l’apprendimento della lingua ammessa a tutela
nelle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 4 della legge, il
Ministro della pubblica istruzione, prima dell’inizio di ogni anno
scolastico, indica i criteri generali per l’attuazione delle misure
contenute nell’articolo 4 della legge.
2. Le istituzioni scolastiche di cui all’articolo 4 della legge,
nell’ambito della propria autonomia, prevista dall’art. 21, commi 5, 7,
8, 9, 10 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché dal decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, 275, e dei criteri di cui al
comma 1, anche avvalendosi della collaborazione delle Università delle
regioni interessate, possono avviare una fase di sperimentazione con
l’attivazione di corsi di insegnamento di cui all’articolo 4 della legge
per una durata massima di tre anni a decorrere dalla comunicazione da
parte dei consigli provinciali degli adempimenti di cui al comma 1
dell’articolo 3 della legge medesima.
3. Dalla fase di sperimentazione, di cui al comma 2, sono escluse le
istituzioni scolastiche che già usino anche in via sperimentale una
delle lingue ammesse a tutela.
Art. 3
Iniziative in ambito universitario e scolastico a favore della
lingua delle minoranze
1.Il Ministero della pubblica istruzione e il
Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica
favoriscono le attività di ricerca, formazione, aggiornamento
professionale ed educazione permanente a sostegno delle finalità della
legge. Essi, in sede di coordinamento ministeriale, definiscono
annualmente un quadro formativo di riferimento nel rispetto
dell’autonomia didattica delle istituzioni universitarie e scolastiche
delle Regioni interessate; nell’ambito di tale quadro di riferimento le
istituzioni universitarie e scolastiche prevedono percorsi formativi
specifici per insegnanti, interpreti e traduttori e le istituzioni
universitarie attivano corsi universitari di lingua e cultura delle
minoranze linguistiche di cui all’articolo 2 della legge.
Art. 4
Uso della lingua delle minoranze da parte dei membri dei consigli
comunali,
comunità montane, province e regioni
1. Gli statuti e i regolamenti degli enti locali ed i regolamenti
interni dei consigli regionali, nei cui territori si applicano le
disposizioni di tutela, stabiliscono le forme e le modalità degli
interventi in lingua minoritaria da parte dei membri degli organi
elettivi.
2. Al fine di garantire l’immediata traduzione in lingua italiana, nei
casi previsti dall’articolo 7,comma 3, della legge, l’ente locale o la
regione assicurano la presenza di personale interprete qualificato.
3. La presenza della condizione, di cui all’articolo 7, comma 2, della
legge, deve risultare da apposite deliberazioni emanate dagli organi
deliberanti.
Art. 5
Pubblicazione degli atti ufficiali dello Stato nella lingua ammessa
a tutela
1. I comuni nei territori individuati ai sensi
dell’articolo 3 della legge, si avvalgono di traduttori qualificati per
la pubblicazione nella lingua ammessa a tutela degli atti ufficiali
dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché degli enti
pubblici non territoriali.
Art. 6
Uso orale e scritto delle lingue ammesse a tutela negli uffici delle
pubbliche amministrazioni
1. In attuazione dell’articolo 9 della legge, gli
uffici delle pubbliche amministrazioni, nei comuni di cui all’articolo 3
della legge medesima, istituiscono almeno uno sportello per i cittadini
che utilizzano la lingua ammessa a tutela e possono prevedere
indicazioni scritte rivolte al pubblico, redatte, oltre che in lingua
italiana, anche nella lingua ammessa a tutela, con pari dignità grafica.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate, anche di concerto e nel
quadro di un programma di misure tra loro coerenti, sentite le
istituzioni di cui all’articolo 16 della legge e nell’ambito dei criteri
definiti ai sensi del comma 1 dell’articolo 8, valutano l’opportunità di
modulare gli interventi finanziari ed organizzativi secondo esigenze
omogenee connesse alla tutela della lingua.
3. Gli uffici delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, per le
finalità di cui all’articolo 9, comma 2, della legge, possono anche
stipulare convenzioni con istituti pubblici di ricerca e professionali,
istituzioni scolastiche, università, ed altri soggetti istituzionali o
con associazioni senza scopo di lucro, operanti nell’ambito territoriale
da almeno tre anni, al fine di reperire e formare personale in grado di
rispondere alle esigenze previste dalla legge, ovvero consorziarsi tra
loro per le suddette medesime finalità.
4. Per gli atti aventi effetti giuridici ha efficacia solo il testo in
lingua italiana. In attuazione dell’articolo 9 della legge, gli enti
locali, nei cui territori si applicano le disposizioni di tutela,
disciplinano l’uso scritto ed orale della lingua ammessa a tutela nelle
rispettive amministrazioni. Tutte le forme di pubblicità degli atti
previsti da leggi sono effettuate in lingua italiana, ferma la
possibilità di effettuarle anche nella lingua ammessa a tutela.
Art. 7
Riconoscimento del diritto al ripristino dei nomi originari
1. La domanda, il provvedimento, le copie
relative, gli scritti e i documenti prodotti ai fini dell’art. 11 della
legge sono esenti da ogni tassa. Copia del decreto di ripristino del
nome o del cognome è trasmessa dal prefetto al sindaco del comune di
residenza, che ne dà comunicazione agli uffici e alle amministrazioni
interessati nonché all’ufficiale dello stato civile, perché si provveda
alle annotazioni di cui all’art. 94, comma, 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, limitatamente, per
quanto concerne i discendenti maggiorenni, a coloro che abbiano prestato
il proprio consenso. Il consenso è prestato mediante esplicita
dichiarazione, accompagnata da copia fotostatica di un documento di
identità che viene allegata alla domanda.
Art. 8
Procedure di finanziamento
1. Entro il 15 febbraio di ogni anno il Presidente
del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato consultivo di cui
all’art. 12 del presente regolamento, definisce con decreto i criteri
per la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della
legge, sentita la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del Decreto
Legislativo 28 agosto 1997, n.281.
2. Le amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici non economici a
carattere nazionale trasmettono, entro il termine perentorio del 30
giugno di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per gli affari regionali – un programma dettagliato degli
interventi relativi agli adempimenti previsti dall’articolo 9 della
legge, quantificando contestualmente il fabbisogno.
3.Gli enti locali, le camere di commercio e le aziende sanitarie locali
trasmettono, alle regioni di cui al comma 4, entro il termine perentorio
del 30 giugno di ogni anno, un programma dettagliato degli interventi
relativi agli adempimenti previsti dalla legge, quantificando
contestualmente il fabbisogno.
4. Ai fini della istruttoria relativa alle richieste di finanziamento,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari
Regionali - stipula con le regioni interessate per territorio specifici
protocolli d’intesa in ordine ai progetti redatti dai soggetti di cui al
comma 3. Detti protocolli possono prevedere che l’erogazione dei
finanziamenti avvenga per il tramite delle Regioni stesse.
5. Ciascuna regione di cui al comma 4, entro il termine perentorio del
30 settembre di ogni anno, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri i progetti di cui al comma 3, con le modalità previste dai
protocolli d’intesa, corredati delle proprie osservazioni, con
particolare riguardo alla compatibilità nonché alla coerenza dei
progetti stessi con la legislazione regionale eventualmente più
favorevole in materia. Congiuntamente a detti progetti la regione unisce
quello relativo agli interventi regionali.
6. Entro il 31 ottobre di ogni anno con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri sono ripartite le somme previste dagli articoli 9
e 15 della legge.
7. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei
Ministri provvede alla liquidazione delle somme spettanti ed al loro
trasferimento ai soggetti di cui ai commi precedenti, nel rispetto delle
modalità previste dal presente articolo.
8. Le Regioni provvedono entro quarantacinque giorni al trasferimento
dei fondi spettanti ai soggetti che hanno trasmesso i progetti degli
interventi ai sensi del comma 3.
9. Qualora una o più regioni non aderiscano ai protocolli d’intesa di
cui al comma 4, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
affari regionali – provvede direttamente all’espletamento dei compiti
relativi all’istruttoria dei progetti ed alla relativa erogazione dei
finanziamenti ai soggetti di cui al comma 3.
10. La rendicontazione prevista dall’articolo 15, comma 3, della legge
deve essere accompagnata da un relazione esplicativa dei motivi degli
interventi che si intendono realizzare e di quelli attuati nell’anno
precedente, e dei risultati conseguiti.
Art. 9
Toponomastica
1. L’applicazione dell’articolo 10 della legge è
disciplinata dagli statuti e dai regolamenti degli enti locali
interessati.
2. Nel caso siano previsti segnali indicatori di località anche nella
lingua ammessa a tutela, si applicano le normative del Codice della
strada, con pari dignità grafica delle due lingue.
Art. 10
Interpreti e traduttori
1. In materia di incarichi agli interpreti e ai
traduttori, si applicano le disposizioni vigenti legislative e
contrattuali, anche sotto il profilo del trattamento economico.
Art. 11
Contratto di servizio con la società concessionaria del servizio
pubblico
radiotelevisivo.
1. Nell’ambito delle finalità di cui all’art. 12
della legge la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la
società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, e il
conseguente contratto di servizio individuano, di preferenza nel
territorio di appartenenza di ciascuna minoranza, la sede della società
stessa cui sono attribuite le attività di tutela della minoranza, nonché
il contenuto minimo della tutela, attraverso la prevista attuazione per
ciascuna lingua minoritaria di una delle misure oggetto delle previsioni
di cui all’art.11, comma 1, lettera a) della Carta Europea delle lingue
regionali e minoritarie.
2. La convenzione ed il contratto di servizio in corso vengono adeguati,
in sede di prima attuazione a quanto previsto dal comma 1.
Art. 12
Comitato tecnico consultivo
1. Il Ministro per gli affari regionali almeno due volte l’anno
consulta, ai fini della applicazione della legge, l’apposito Comitato
tecnico consultivo, istituito con proprio decreto il 17 marzo 2000.
Art. 13
Disposizione transitoria
1. Nella prima fase di applicazione del presente
regolamento i termini di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 8, sono
fissati in tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento; i termini di cui ai commi 5, 6, 7, del medesimo articolo 8
sono fissati rispettivamente in quattro, cinque e sette mesi
dall’entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il presente regolamento si applica alla minoranza linguistica slovena
fino alla completa operatività della legge 23 febbraio 2001, n, 38
recante “norme per la tutela della minoranza linguistica slovena nella
regione Friuli-Venezia Giulia”.
3. Entro un anno dalla sua entrata in vigore il presente regolamento è
sottoposto a revisione.

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