IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista
la legge 6 agosto 1990, n. 223;
Vista
la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l’articolo 12, che
prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione
di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
Vista
la legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto
il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482;
Visto
il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
Vista
la legge 31 luglio 1997, n. 249;
Vista
la legge 30 aprile 1998, n. 122;
Visto
il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, recante “Disposizioni urgenti per lo
sviluppo equilibrato dell’emittenza televisiva e per evitare la
costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore
radiotelevisivo”;
Visto
il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in
materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale e di termini
relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva
privata su frequenze terrestri in ambito locale”;
Vista
la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato;
Visto
il decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 settembre
1999, n.378, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n.254 del 28 ottobre 1999;
Visto
il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica di concerto con il Ministro delle comunicazioni 23 ottobre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del
26 ottobre 2000;
Visto
il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto
il decreto-legge 20 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante “Disposizioni urgenti per il
differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive
analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti
radiotelevisivi”;
Visto
il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante “Modificazioni al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n.
400, in materia di organizzazione del Governo”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Vista
la legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed, in
particolare, l’articolo 52, comma 18 ;
Ritenuto
di dover dare attuazione alle disposizioni contenute nel predetto articolo
52, comma 18, della predetta legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernenti
le emittenti radiofoniche locali;
Visto
l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Udito
il parere del Consiglio di Stato, reso nell’adunanza della sezione
consultiva per gli atti normativi del 17 giugno 2002;
Vista
la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio
2002;
EMANA
il
seguente regolamento:
Articolo 1
(Beneficiari e ripartizione della somma stanziata)
1. Possono beneficiare delle misure di sostegno
previste per le emittenti radiofoniche locali dall’articolo 52, comma 18,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dall’anno 2002,
quantificate in euro 6.234.946,57 annui, le emittenti radiofoniche locali
legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della legge 28
dicembre 2001, n. 448, di seguito denominata “la legge”.
2. Per emittenti legittimamente esercenti si
intendono le emittenti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1,
comma 2-bis, del decreto-legge 20 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, che hanno inoltrato al
Ministero delle comunicazioni, nei termini previsti, la domanda di
verifica del possesso dei requisiti alla data del 30 settembre 2001.
3. L’ammontare annuo dello stanziamento è
attribuito alle emittenti aventi titolo all’erogazione del contributo per
tre-dodicesimi alle emittenti radiofoniche a carattere commerciale e per
tre dodicesimi alle emittenti radiofoniche a carattere comunitario. Alle
emittenti la cui sede operativa principale è ubicata nelle regioni
Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è riconosciuta,
rispettivamente sulla base della quota attribuita alle emittenti
radiofoniche commerciali e della quota attribuita alle emittenti
radiofoniche comunitarie, una maggiorazione del contributo pari al 15 per
cento. Sono escluse da tale maggiorazione le emittenti che nel biennio
precedente a quello di presentazione della domanda hanno conseguito una
media del fatturato superiore a euro 258.000.
4. I sei dodicesimi dello stanziamento annuo
sono attribuiti sulla base di una graduatoria predisposta tenendo conto
delle condizioni e degli elementi indicati nell’articolo 2, in maniera
proporzionale al punteggio ottenuto da ciascuna emittente.
Articolo 2
(Condizioni ed elementi di valutazione )
1. Costituisce titolo per l’erogazione dei
sei dodicesimi dello stanziamento di cui all’articolo 1, comma 1, la
presentazione della domanda di ammissione ai benefici previsti dagli
articoli 7 o 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 per l’anno precedente a
quello al quale il contributo si riferisce e l’ottenimento del parere
favorevole all’ammissione stessa da parte della Commissione istituita
ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15
settembre 1987, n. 410.
2. Gli elementi da valutare ai fini della
graduatoria di cui all’articolo 1, comma 4, sono i seguenti:
a) media dei fatturati realizzati dall’emittente
nel biennio precedente;
b) personale applicato allo svolgimento
dell’attività radiodiffusiva alla data di presentazione della domanda per
l’ottenimento del contributo, in regola con le vigenti norme in materia
previdenziale, così suddiviso:
1) a tempo indeterminato;
2) a tempo determinato;
3) con contratto di formazione lavoro;
4) con contratto di apprendistato;
5) part-time;
6) giornalisti iscritti all’Albo professionale.
3. I punteggi da attribuire agli elementi di cui
al comma 2 sono indicati nella tabella A allegata al presente decreto.
4. Per fatturato si intende il volume d’affari
conseguito dal richiedente ai sensi dell’articolo 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riferibile
all’esercizio dell’attività radiofonica.
Articolo 3
(Separazione contabile)
1. I soggetti che intendono ottenere il
contributo previsto dall’articolo 1, qualora gestiscano più di una
attività, devono impegnarsi ad instaurare un regime di separazione
contabile e devono produrre uno schema di bilancio in cui risultino
separate contabilmente le poste di entrata e di spesa afferenti
all’attività dell’emittente radiofonica e quelle inerenti ad altra
attività.
Articolo 4
(Assegnazione dei contributi)
1. I contributi di cui all’articolo 1 sono
assegnati dal Ministero delle comunicazioni su base nazionale nei
limiti dello stanziamento annuo. La quota da erogare sulla base della
graduatoria di cui all’articolo 1, comma 4, è assegnata a tutte le
emittenti graduate in misura proporzionale al punteggio ottenuto.
2. Il contributo è erogato entro i sei mesi
successivi alla presentazione della domanda per l’ottenimento del
contributo.
3. L’avvenuto versamento dei canoni dovuti per
l’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora costituisce condizione
per l’erogazione del contributo. A tal fine, il Ministero delle
comunicazioni trattiene in pagamento, totale o parziale, le somme di cui
le emittenti risultino debitrici sugli importi da erogare a titolo di
contributo. In prima applicazione, sono ammesse all’erogazione del
contributo anche le emittenti che abbiano controversie giurisdizionali
relative al pagamento dei canoni, pendenti alla data dell’entrata in
vigore del presente regolamento.
Articolo 5
(Domanda di ammissione al contributo)
1. Le emittenti radiofoniche locali che
intendono beneficiare delle misure di sostegno previste dall’articolo 52,
comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, devono inviare entro il 30
ottobre di ciascun anno a cui il contributo si riferisce apposita domanda
a mezzo raccomandata postale ovvero per fax, redatta secondo lo schema di
cui all’allegato B del presente decreto. La domanda deve essere inviata al
Ministero delle comunicazioni – Direzione generale concessioni e
autorizzazioni – Divisione VII - V.le America 201 – 00144 ROMA.
2. La domanda, per tutte le emittenti, deve
contenere, a pena di esclusione dall’erogazione del contributo:
a) l’indicazione degli elementi atti ad
individuare il soggetto richiedente, ivi compreso il numero di partita
IVA e il codice fiscale, la denominazione dell’emittente e la tipologia
rivestita;
b) la dichiarazione che il richiedente è titolare
di emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della
legge ed è in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma
2-bis, del decreto-legge 20 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 per la prosecuzione
dell’esercizio della radiodiffusione sonora privata in ambito locale;
c) l’indicazione della media dei fatturati
conseguiti dall’emittente nel biennio precedente all’anno di
presentazione della domanda;
d) la sottoscrizione effettuata nei modi
stabiliti dall’articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3.Per le emittenti che intendano essere ammesse
anche alle quote dello stanziamento di cui all’articolo 2, la domanda,
oltre alle indicazioni di cui al comma 2 del presente articolo, deve
contenere, a pena di esclusione dall’erogazione del relativo contributo:
e) la dichiarazione di aver presentato domanda
per l’ammissione alle provvidenze dell’editoria ai sensi degli articoli 7
o 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, per l’anno precedente a quello al
quale il contributo si riferisce;
f) l’indicazione del personale occupato,
suddiviso secondo le categorie di cui all’articolo 1, comma 3, corredata
dall’estratto autentico del libro matricola e da idonea certificazione
rilasciata dagli istituti previdenziali.
Articolo 6
(Esclusione e revoca del contributo)
1. Sono escluse dall’erogazione del contributo:
a) le emittenti che non risultino in regola con
il versamento dei contributi previdenziali. Sono considerate in regola
anche le imprese che abbiano concordato con gli istituti previdenziali la
rateizzazione dei contributi arretrati e che abbiano assolto, alle
scadenze previste, gli impegni assunti ovvero che abbiano dei ricorsi
giurisdizionali pendenti.
b) le emittenti assoggettate a procedura
concorsuale fallimentare.
2. Qualora risulti che la concessione del
contributo è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false
attestazioni anche documentali contenute nella domanda o nella
documentazione alla stessa allegata, il contributo è revocato, previa
contestazione, in esito ad un procedimento in contraddittorio.
3. La revoca dei contributi comporta l’obbligo,
a carico del soggetto beneficiario, di riversare all’erario, entro i
termini fissati nel provvedimento stesso, l’intero ammontare percepito,
rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai
“prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati”, oltre agli
interessi corrispettivi al tasso legale.
4. Ove l’obbligato non ottemperi al versamento
entro i termini fissati, il recupero coattivo dei contributi e degli
accessori al contributo stesso, rivalutazione e interessi, viene disposto
mediante iscrizione al ruolo.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque di
osservarlo e farlo osservare.
TABELLA A
Punteggi da attribuire a ciascuno degli elementi
di cui all’articolo 2, ai fini della formazione della graduatoria:
a) Fatturato: fino a punti 60
media dei fatturati inferiore a 51.000 euro:
punti 30
media dei fatturati da euro 51.000 a euro
258.000: punti 50
media dei fatturati oltre euro 258.000 : punti
60
Per le emittenti i cui titolari, in corso d’anno,
abbiano modificato la natura giuridica ovvero abbiano effettuato i
trasferimenti d’azienda previsti dalla normativa vigente, il fatturato
annuo è dato dalla somma dei fatturati conseguiti da ciascun soggetto
nella rispettiva porzione di anno in cui il medesimo ha rivestito la
qualifica di titolare dell’emittente.
c) Personale dipendente in regola con le vigenti
norme in materia previdenziale
occupati a tempo indeterminato: 60 punti per
ogni dipendente;
occupati a tempo determinato, con contratto di
formazione lavoro, con contratto di apprendistato, con contratto
part-time: 30 punti per ogni dipendente;
giornalisti iscritti all’Albo professionale: 90
punti per ogni dipendente.
ALLEGATO B
Schema da utilizzare per la domanda di ammissione
al contributo previsto per le emittenti radiofoniche locali dall’articolo
52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Ministero delle comunicazioni
Direzione Generale Concessioni
e autorizzazioni – Divisione VII –
Settore contributi
V.le America 201 – 00144 Roma
Fax: 06/54445013
OGGETTO: Domanda di ammissione al
contributo previsto per le emittenti radiofoniche locali dall’articolo 52,
comma 18, della legge n. 448/2002, per l’anno ..................
La società/fondazione/associazione
.........................,
Sede legale ...................................
partita IVA ...................................
codice fiscale ...............................
titolare dell’emittente radiofonica locale a
carattere commerciale/comunitario denominata ....................
con sede operativa principale ubicata nella
Regione ..................
in persona del legale rappresentante
.......................................................
CHIEDE
L’ammissione alle misure di sostegno previste per
le emittenti radiofoniche locali dall’articolo 52, comma 18, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, per l’anno .........
A tale scopo, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli
atti, richiamata dall’articolo 76 del citato d.P.R. n. 445/2000.
DICHIARA
a) che la società/fondazione/associazione
richiedente è titolare di emittente legittimamente operante alla data di
entrata in vigore della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è in possesso dei
requisiti previsti dall’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 20
gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
2001, n. 66 ed ha inoltrato al Ministero delle comunicazioni, nei termini
previsti, la domanda di verifica del possesso dei citati requisiti alla
data del 30 settembre 2001;
b) che la media dei fatturati conseguiti
dall’emittente nel biennio precedente a quello di presentazione della
domanda è pari a euro
................................;
Sezione valida solo per le imprese che intendono
essere ammesse anche alle quote dello stanziamento riservate alle
emittenti che hanno presentato domanda di ammissione ai benefici previsti
dagli articoli 7 o 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 per l’anno
precedente a quello al quale il contributo si riferisce e hanno ottenuto
il parere favorevole all’ammissione stessa da parte della Commissione
istituita ai sensi del DPCM 15 settembre 1987, n. 410.
c) che ha presentato domanda per l’ammissione
alle provvidenze dell’editoria ai sensi degli articoli 7 o 8 della legge 7
agosto 1990, n. 250, per l’anno precedente a quello al quale il contributo
si riferisce;
d) che il personale occupato, applicato allo
svolgimento dell’attività radiodiffusiva alla data di presentazione della
domanda, in regola con le vigenti norme in materia previdenziale, è così
suddiviso:
1) n. a tempo indeterminato;
2) n. a tempo determinato;
3) n. con contratto di formazione lavoro;
4) n. con contratto di apprendistato;
5) n. part-time;
6) n. giornalisti iscritti all’Albo
professionale.
Il/la dichiarante
........................................
(firma per esteso o leggibile)
Ai sensi dell’articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2001 la dichiarazione è
sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di
un documento di identità del sottoscrittore
Informativa ai sensi dell’articolo 10 della legge
n. 675/1996:
I dati sopra riportati sono prescritti dalla
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti
e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
ALLEGATI ALLA DOMANDA:
a) per le imprese richiedenti che gestiscono più
di un’attività, impegno ad instaurare un regime di separazione contabile
unitamente a uno schema di bilancio da cui risultino separate
contabilmente le poste di entrata e di spesa afferenti all’attività
dell’emittente radiofonica e quelle inerenti ad altre attività;
b) per le imprese che intendono essere ammesse
anche alle quote dello stanziamento riservate alle emittenti che hanno
presentato domanda di ammissione ai benefici previsti dagli articoli 7 o 8
della legge 7 agosto 1990, n. 250 per l’anno precedente a quello al quale
il contributo si riferisce e hanno ottenuto il parere favorevole
all’ammissione stessa da parte della Commissione istituita ai sensi del
DPCM 15 settembre 1987, n. 410, estratto autentico del libro matricola e
idonea certificazione rilasciata dagli istituti previdenziali, che attesti
il personale occupato.
Il Ministro delle
Comunicazioni Il Ministro dell'
Economia e delle Finanze
Il presente Regolamento
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Registrato alla Corte
dei Conti il 9 ottobre 2002
Ministero delle
Comunicazioni - Ministero dell' Economia e delle Finanze registro 3,
foglio 208