APPROVATA LA
LEGGE REGIONALE DI TUTELA
DELLE
MINORANZE LINGUISTICHE
Il Consiglio regionale nella
seduta del 20 ottobre 2003 con deliberazione n. 235, relatore l’On.
Pasquale Tripodi, ha approvato la legge per la tutela e la valorizzazione
della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e
storiche di Calabria.
Il testo approvato fa parte di
un progetto di legge unificato che trae origine dai seguenti provvedimenti:
PL, n. 30/VII, proponenti: Guagliardi / Tripodi P. – PL, n. 115/VII,
proponente: Giunta Regionale – P.L., n. 322/VII, proponente: Gagliardi – P.L., n. 256/VI, proponenti: Intrieri / Mistorni / Dima / Caporale /
Torchia / Gargano.
Con l’approvazione di questa
legge si riconosce la protezione e si promuove la valorizzazione delle
lingue e delle culture minoritarie presenti nella Regione Calabria con una
normativa mirata, la cui emanazione si aspettava dagli anni ’70.
Il provvedimento contribuisce,
inoltre, alla costruzione di un’Europa fondata sui principi della
democrazia e del rispetto delle diversità culturali, in attuazione
dell’articolo 6 della Costituzione, dell’articolo 56 dello Statuto
regionale - lettera r - e ai sensi degli articoli 2 e 3 della Legge 15
dicembre n. 482.
La proposta di legge è
suddivisa in cinque titoli e 25 articoli.
Nel primo titolo sono previsti
i principi generali d’ispirazione della Legge regionale, la modalità di
definizione degli ambiti territoriali, il riconoscimento della presenza
storica di comunità di lingua albanese, greca e occitana, e la diffusione,
attraverso processi di migrazione locale, di parlanti e lingue minoritarie
in tutto il territorio regionale. E’, anche, puntualizzato il concetto di
bene culturale e il diritto di rappresentanza di queste comunità nelle
istituzioni pubbliche, negli organi dell’amministrazione regionale di
programmazione economica dei fondi comunitari.
Il titolo secondo affronta l’alfabetizzazione,
l’insegnamento bilingue, l’ordinamento scolastico e la formazione
linguistica. Viene, altresì, affermata la volontà della Regione di
contribuire direttamente a forme di attività didattiche complementari e di
favorire, con corsi di alfabetizzazione, il superamento di quello che
molti linguisti di fama internazionale hanno definito il “Bilinguismo
zoppo”, ossia il possesso in queste comunità di solo due delle quattro
facoltà che determinano il processo della comunicazione.
Il titolo terzo è diviso in
quattro parti.
E’ evidenziata la necessità di un organismo regionale (CO.RE.MI.LI.
Calabria) quale strumento di attuazione della Legge. Si istituisce la
Conferenza dei Comuni alloglotti e si propone la nascita di tre istituti
regionali culturali, ciascuno per ogni minoranza. A San Demetrio Corone
presso il Collegio di Sant’Adriano per la comunità arbëreshe, a Bova
Marina per la comunità greca e a Guardia Piemontese per la comunità
occitana. La Giunta regionale, inoltre, in sede di programmazione, è
autorizzata ad istituire nuovi centri di ricerca o sezioni decentrate.
Una particolare attenzione è
dedicata al riconoscimento dell’associazionismo presente nelle comunità
etniche e alle iniziative creative e promozionali come il Festival della
Canzone Arbëreshe. A tal proposito si propone l’istituzione di centri per
la musica e il canto popolare nelle tre comunità alloglotte.
Un apposito articolo è dedicato
al ruolo che la nostra regione può assolvere nella politica di relazione
con le nazioni di provenienza dei popoli migranti.
Il titolo quarto affronta gli
aspetti della tutela del territorio nella programmazione economica
regionale rispetto alle politiche turistiche, ambientali e urbanistiche;
il riconoscimento dei servizi pubblici come elementi indispensabili e
necessari alla tutela e al consolidamento demografico del territorio; la
tutela del patrimonio artistico religioso; la salvaguardia, il recupero e
l’utilizzazione del patrimonio architettonico e degli insediamenti
abitativi;
Infine, il titolo quinto
traccia le disposizioni finali, le norme transitorie e individua le forme
di finanziamento della Legge.
Gennaro De
Cicco