(A.C. 5369 - Sezione 1)
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO
APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
1. Il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241,
recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, è convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO
Articolo 1.
1. All'articolo 13 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato:
«decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni», il comma 5-bis è sostituito dai seguenti:
«5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica
immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al
giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il
quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento del
questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospeso fino alla
decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in
camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore. Il
giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le
quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei t ermini, la
sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito
l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento
di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di
permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'articolo 14. Quando la
convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera
diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato
il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni
effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per
cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione
dell'allontanamento dal territorio nazionale.
5-ter. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di
convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all'articolo 14,
comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle
risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un
locale idoneo».
2. Al comma 8 dell'articolo 13 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nel
primo e terzo periodo, le parole: «tribunale in composizione monocratica»
sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace».
3. Al comma 1 dell'articolo 13-bis del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «il
tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti:
«il giudice di pace».
4. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni, le parole: «al tribunale in
composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice di
pace territorialmente competente, per la convalida».
5. Il comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286,
e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio
con la partecipazione necessaria di un difen sore. Il giudice provvede
alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore
successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il
requisito della vicinanza del centro di trattenimento di cui al comma 1,
e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere
ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La
convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del
decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del
ricorso avverso il provvedimento di espulsione».
6. Il comma 5-quinquies dell'articolo 14
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater
si procede con rito direttissimo. Il questore, per assicurare
l'esecuzione dell'espulsione, dispone i provvedimenti di cui al comma 1.
Per il reato previsto dal comma 5-quater è obbligatorio l'arresto
dell'autore del fatto».
7. All'articolo 11 della legge 21 novembre
1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel
numero delle 110 udienze non si computano quelle per i provvedimenti
indicati al comma 3-quater, per ciascuna delle quali è dovuta una
indennità di euro 20»;
b) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:
«3-quater. Per i provvedimenti di cui agli articoli 13, commi 5-bis
e 8, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e
successive modificazioni, è corrisposta una indennità di euro 10»;
c) al comma 4, dopo le parole: «di cui ai commi 2, 3, 3-bis
e 3-ter» sono inserite le seguenti: «, nonché 3-quater,».
Articolo 2.
(Norma di copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione
dell'articolo 1, determinati nel limite massimo di euro 1.397.458 per
l'anno 2004 e di euro 4.192.373 a decorrere dall'anno 2005, si provvede:
a) quanto ad euro 577.737 a decorrere dall'anno 2004, mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 7,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
b) quanto ad euro 819.721 per l'anno 2004 ed euro 2.459.163 a
decorrere dall'anno 2005, mediante riduzione della autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n.
350;
c) quanto ad euro 1.155.473 a decorrere dall'anno 2005, mediante
utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Minis tero degli
affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere
per la conversione in legge.
MODIFICAZIONI APPORTATE DAL
SENATO
All'articolo 1:
al comma 1, capoverso 5-bis, secondo periodo, le parole:
«Il provvedimento del questore di allontanamento dal territorio
nazionale è sospeso» sono sostituite dalle seguenti:
«L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal
territorio nazionale è sospesa»; al terzo periodo, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «tempestivamente avvertito. L'interessato
è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il
giudice tiene l'udienza»; dopo il terzo periodo, è inserito il
seguente: «Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo
periodo del comma 8, in quanto compatibili»; al quinto periodo, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,salvo che il procedimento
possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento
di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri
disponibili»; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il
termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve
provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del
provvedimento alla cancelleria»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Rimane ferma la competenza del tribunale in composizione
monocratica e del tribunale per i minorenni ai sensi del comma 6
dell'articolo 30 e del comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni. In pendenza di un
giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di
convalida di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso decreto legislativo
e l'esame dei relativi ricorsi sono di competenza del tribunale in
composizione monocratica.
2-ter. All'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13, le parole: "con l'arresto da sei mesi ad un anno"
sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a quattro
anni";
b) al comma 13-bis, il secondo periodo è sostituito dal
seguente: "Allo straniero che, già denunciato per il rea to di cui al
comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si
applica la pena della reclusione da uno a cinque anni";
c) il comma 13-ter è sostituito dal seguente:
"13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis è
obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di
flagranza e si procede con rito direttissimo"»;
al comma 5, capoverso 4, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «tempestivamente avvertito. L'interessato è
anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il
giudice tiene l'udienza»; dopo il primo periodo, è inserito il
seguente: «Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui
al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell'articolo 13»; al
secondo periodo, le parole: «del centro di trattenimento di cui al
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «del centro di
permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 1 »;
dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, i commi 5-ter e 5-quater
sono sostituiti dai seguenti:
"5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene
nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal
questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da
uno a quattro anni se l'espulsione è stata disposta per ingresso
illegale sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2,
lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso
di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza
maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si
applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno se l'espulsione è
stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di
sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si
procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
5-quater. Lo straniero già espulso ai sensi del comma 5-ter,
primo periodo, che viene trovato, in violazione delle norme del
presente testo unico, nel territorio dello Stato è punito con la
reclusione da uno a cinque anni. Se l'ipotesi riguarda lo straniero
espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena è la
reclusione da uno a quattro anni"»;
il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Il comma 5-quinquies dell'articolo 14 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
"5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater
si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione
dell'espulsione, il questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1.
Per i reati previsti dai commi 5-ter, prim o periodo, e 5-quater
è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto"»;
dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Al comma 5 dell'articolo 39 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: "ai
corsi universitari", sono inserite le seguenti: "e alle scuole di
specializzazione delle università".
6-ter. Il comma 2 dell'articolo 10-ter della legge 21
novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:
"2. Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande
di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine ai sensi degli articoli
4 e 4-bis. In attesa delle revisioni delle dotazioni organiche
delle sedi del giudice di pace, le ammissioni al tirocinio e le nuove
nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis, anche in corso di
definizione, sono sospese fino alla definizione delle nuove dotazioni
organiche ed ai conseguenti trasferimenti dei giudici di pace in
servizio c he dovranno effettuarsi con carattere di priorità non oltre
sei mesi dalla comunicazione dei posti vacanti nelle nuove dotazioni"»;
al comma 7, lettera b), capoverso 3-quater, le parole:
«del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti:
«del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo»;
dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. All'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, le parole: "e degli uffici consolari" sono sostituite dalle
seguenti: ", degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura
e delle istituzioni scolastiche all'estero".
7-ter. Al fine di far fronte alle maggiori nuove esigenze di
potenziamento della sicurezza attiva e passiva del Ministero degli
affari esteri, il fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24
dicembre 2003, n.350, è integrato, per l'a nno 2004, di ulteriori 3,9
milioni di euro»;
è premessa la seguente rubrica: «(Modifiche al testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, nonché alla legge 21 novembre 1991, n. 374, e alla legge
24 dicembre 2003, n. 350)».
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. - (Misure di sostegno alle politiche di contrasto
dell'immigrazione clandestina). - 1. All'articolo 11 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, dopo il
comma 5, è inserito il seguente:
"5-bis. Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli interventi
di sostegno alle politiche preventive di contrasto all'immigrazione
clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli
anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi
interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi
irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano".
Art. 1-ter. - (Modificazioni all'articolo 12 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n.
228). - 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "fino a tre anni" sono sostituite dalle
seguenti: "da uno a cinque anni";
b) al comma 3, le parole: "da quattro a dodici anni" sono
sostituite dalle seguenti: "da quattro a quindici anni" e il secondo
periodo è soppresso;
c) al comma 3-bis, alinea, le parole: "al comma 3" sono
sostituite dalle seguenti: "ai commi 1 e 3" e, dopo la lettera c),
è aggiunta la seguente:
"c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra
loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti
contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti";
d) al comma 3-ter, le parole: "si applica la pena della
reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni
persona" sono sostituite dalle seguenti: "la pena detentiva è aumentata
da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni
persona";
e) dopo il comma 3-sexies, è inserito il seguente:
"3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti
dal comma 3, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge
11 agosto 2003, n. 228, e successive modificazioni. L'esecuzione delle
operazioni è disposta d'intesa con la Direzione centrale
dell'immigrazione e della polizia delle frontiere".
2. All'articolo 10 della legge 11 agosto
2003, n. 228, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro
II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonché
dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le
disposizioni dell'articolo 4, commi 1, 2, 5, 6 e 7, del decreto-legge 18
ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2001, n. 438. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 del
medesimo articolo 4 sono effettuate dagli ufficiali di polizia
giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture
specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle
loro competenze".
Art. 1-quater. - (Disposizioni in materia di rinnovo dei permessi di
soggiorno). - 1. Al comma 5 dell'articolo 33 della legge 30 luglio
2002, n. 189, al secondo periodo, sono agg iunte, in fine, le seguenti
parole: ", salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 5 e 9, e
dall'articolo 6, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni".
2. Al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 settembre 2002,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n.
222, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo quanto
previsto dall'articolo 5, commi 5 e 9, e dall'articolo 6, comma 1, del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni".
Art. 1-quinquies. - (Modifiche all'articolo 39 della legge 16 gennaio
2003, n. 3). - 1. All'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti :
"4-bis. Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro
dell'interno per la semplificazione delle procedure amministrative e per
la riduzione degli oneri amministrativi negli uffici di pubblica
sicurezza, il Ministero dell'interno può altresì stipulare, senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica, convenzioni con concessionari di
pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per la raccolta e
l'inoltro agli uffici dell'Amministrazione dell'interno delle domande,
dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai medesimi uffici nonché
per lo svolgimento di altre operazioni preliminari all'adozione dei
provvedimenti richiesti e per l'eventuale inoltro, ai privati
interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati. Con
decreto del Ministro dell'interno, si determina l'importo dell'onere a
carico dell'interessato al rilascio dei provvedimenti richiesti.
4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, gli
incaricati del pubblico servi zio, addetti alle procedure definite dalle
convenzioni, possono essere autorizzati a procedere all'identificazione
degli interessati, con l'osservanza delle disposizioni di legge o di
regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione delle domande,
dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni"».
All'articolo 2:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, commi
da 1 a 7, valutati in euro 7.597.458 per l'anno 2004 e in euro
22.792.373 a decorrere dall'anno 2005, si provvede:
a) quanto ad euro 577.737 a decorrere dall'anno 2004, mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 7,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
b) quanto ad euro 819.721 per l'anno 2004 e ad euro 2.459.163 a
decorrere dall'anno 2005, mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n.
350;
c) quanto ad euro 6.200.000 per l'anno 2004, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri, e quanto ad euro 19.755.473 a decorrere dall'anno 2005,
mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto ai fini
del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto ad euro 18.600.000, l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto ad
euro 1.155.473, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 1, commi da 1 a 7, anche ai
fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazi oni,
ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali
decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei
provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono
tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni
illustrative.
1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1,
comma 7-ter, pari a 3,9 milioni di euro per l'anno 2004, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuaz ione dell'articolo 1-bis,
nel limite massimo di 6.400.000 euro per l'anno 2004 e di 7.400.000 euro
per l'anno 2005 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n.
289».
All'articolo 3, è premessa la seguente
rubrica: «(Entrata in vigore)».